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Isola Liri, passo indietro dell’amministrazione sui morosi dell’Acea

Il sindaco Quadrini ha revocato l’ordinanza per tutelare l’ente in caso di eventuali cause

Passo indietro dell’amministrazione comunale di Isola Liri. Nelle ore scorso il sindaco Massimiliano Quadrini, con Ordinanza n. 51 del 07-06-2019 ha revocato il provvedimento n. 34 del 09.05.2019 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e del disagio economico sociale in materia di risorse idriche e gestione delle utenze idriche". Con tale provvedimento il primo cittadino isolano ha inteso tutelare l’intera cittadinanza, evitando di esporre l’Ente ad eventuali richieste di risarcimento che graverebbero sulle casse comunali che, va sottolineato, sono pubbliche. “Andremo a verificare parallelamente al Gestore gli eventuali casi di morosità, valutando attentamente – ha spiegato il sindaco - Nel caso in cui sussistano situazioni di eventuale disagio, il Comune non permetterà il distacco. Saremo particolarmente attenti, tutelando davvero tutti”.

Queste le motivazioni che hanno portato il primo cittadino a sottoscrivere l’ordinanza che il Tar Lazio, sez. di Latina, già in passato ha considerato: “illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco, nell’esplicazione del potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54, d.lgs. 17 agosto 2000 n. 267, ha inibito al gestore del servizio idrico di procedere, su tutto il territorio del Comune, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile ai nuclei familiari morosi e ha, altresì, ingiunto al medesimo gestore di assicurare ad ogni individuo l’uso di almeno 50 litri pro capite giornalieri, nonché di ripristinare con effetto immediato il flusso idrico interrotto; invero detta ordinanza finisce, di fatto, per tradursi in una sorta di immunità generalizzata degli utenti morosi nel territorio comunale, in tal modo alterando il rapporto contrattuale tra gestore del servizio idrico integrato e singoli utenti, dato che al primo viene inibito in via generale e senza limiti di tempo il ricorso al principale strumento di reazione agli inadempimenti dei secondi” Tar Latina, (Lazio) sez. I, 27/04/2016, n.279;  che la prevalente giurisprudenza formatasi in seno ai vari Tar territoriali ha spesso accolto i ricorsi presentati dai gestori del servizio idrico bacchettando l’uso disinvolto del potere di ordinanza sindacale e ritenendo che: “L’emergenza sanitaria o di igiene pubblica cui si riferisce la norma non deve essere determinata da un comportamento deliberatamente inottemperante ad obblighi di legge o anche di natura contrattuale”, considerando che l’ordinanza contingibile e urgente non possa essere adottata quale strumento alternativo di risoluzione di un contenzioso contrattuale, avente ad oggetto il corretto adempimento di obblighi di pagamento di una fornitura idrica.

Una deroga ai principi generali

L’ordinanza, per le sue caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità, realizza, in tale fattispecie, una consistente deviazione dal principio di tipicità del provvedimento amministrativo ed implica una deroga ai principi generali dell’ordinamento giuridico, che non consentono di farne uso per dirimere un contenzioso di carattere privatistico; che il Sindaco non può intervenire con l'ordinanza prevista dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L. a vietare al gestore del servizio idrico l'interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale.

Paura di perdere eventuali cause

Valutato l’interesse, altresì, di non esporre il comune ai costi di soccombenza in caso di probabile accoglimento da parte del tar Lazio – sezione di latina – del ricorso presentato da Acea ato 5 s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Frosinone, e notificato a questo ente in data 23.05.2019, prot. n. 6543; dato atto che Acea ato 5 s.p.a. ha provveduto, con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 6824 del 29.05.2019 ad inoltrare l’elenco delle utenze idriche non in regola con i pagamenti e per le quali sono state espletate tutte le attività monitorie preordinate alla disalimentazione del servizio ed ha quindi chiesto un preventivo esame da parte dei competenti uffici comunali affinché gli stessi potessero segnalare i casi in cui sussistono condizioni di disagio economico-sociale tale da inibire l’interruzione del servizio idrico”.

L’elenco delle utenze non in regola

Il sindaco Massimiliano Quadrini, così come si legge nel testo dell’ordinanza, ha raccomandato ad Acea ATO 5 S.p.a. di inoltrare l’elenco delle utenze idriche non in regola con i pagamenti e soggetti a possibili distacchi, trasmettendo le stesse all’Ente comunale al fine del preventivo accertamento da parte dei Servizi Sociali di questo Ente della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 29.08.2016.

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