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Domenica, 28 Aprile 2024
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Online l'ordinanza per la pulizia fondi incolti e attività di prevenzione incendi

Divieto di accendere fuochi di ogni genere fino al 30 Settembre in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti

È online sul sito istituzionale, all’indirizzo https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=56939&CSRF=3e6e596ea29f47a682c4f9ce487c7791 l’ordinanza firmata dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli relativa alla pulizia dei fondi incolti e all’attività di prevenzione incendi.

Alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano,  presentano infatti gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono in cui divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti  e ratti. Tale stato, inoltre, può favorire il costante pericolo di incendi. Analogo problema presentano i numerosi fondi di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità a causa della incuria dei proprietari che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta (che può determinare l’intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità) o dei rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale verticale.

Le condizioni meteorologiche, correlate all’abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, arrecando notevole danno per l’incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale. Tenuto conto di ciò, fino al 30 Settembre,  in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato accendere fuochi di ogni genere. 

I proprietari terrieri posti ai margini delle strade, quelli di edifici privati e gli amministratori di stabili, con annesse aree a verde, oltre ai proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate o di aree verdi urbane incolte, unitamente ai responsabili di cantieri edili, dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2023, sono inoltre tenuti ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Si fa obbligo di procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse ogni 15 giorni per tutto il periodo primaverile ed estivo.

Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato dal 24 giugno fino al 30 settembre 2023, nonché tutti i fine settimana e giorni festivi fino al mese di ottobre 2023, è fatto divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo anche immediato di incendio.

È vietato ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 20/07/2023 di realizzare, fasce protettive o precesse di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione. Alla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 24 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 155 e non superiore ad euro 624. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie precedente, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 25 e non superiore ad euro 500.  Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad euro 105 e non superiore ad euro 620. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 155. 

Il testo integrale dell’ordinanza, con le eventuali deroghe e indicazioni per le varie categorie, è consultabile al link https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=56939&CSRF=3e6e596ea29f47a682c4f9ce487c7791

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