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Domenica, 28 Aprile 2024
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Supino, tartassata da Acea per oltre 6 anni, evita di pagare 2700 grazie ad un giudice

Una signora del comune ciociaro ha vinto la sua battaglia che durava dal 2014: doveva pagare la considerevole cifra per un’ingiunzione fiscale da parte di Acea

Doveva pagare ben 2700 euro, ma viene annullata l’ingiunzione fiscale e non pagherà nemmeno un soldo. È successo ad una signora di Supino che dal 2014 continuava a ricevere bollette salatissime, in considerazione ai consumi, dal servizio idrico di Frosinone. Le bollette, che la stessa riteneva non corrispondenti ai consumi effettivi, si sono sommate nel tempo fino alla notifica di un’ingiunzione fiscale da parte di Acea per € 2.700. Tutto è partito da un guasto al misuratore che la signora aveva già fatto presente all’azienda fin da subito e che poi il servizio idrico di Frosinone aveva provveduto a sostituire.

La donna ciociara che ha ricevuto diverse bollette dopo aver segnalato ad Acea la perdita idrica del contatore che gli era stato così sostituito, ha denunciato il tutto all’associazione Frosinone Bella&Brutta per poi rivolgersi ed essere rappresentata davanti al Giudice di Pace dall’avvocato Dario Simonelli. Finalmente dopo 6 anni, la signora ha vinto la sua battaglia nei primi di luglio, con la sentenza che è stata pubblicata lo scorso 28 agosto.

Il Giudice, che a seguito del ricorso aveva già sospeso l’esecutività dell’atto emesso dal gestore del servizio idrico, ha accolto le eccezioni del legale, nello specifico l’incertezza del credito vantato per il già lamentato malfunzionamento del contatore che aveva comportato errori di calcolo delle consistenti bollette recapitate.

Nel confermare quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice ha chiarito che nel rapporto tra utente e gestore idrico, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita solo da una presunzione di veridicità ed in caso di contestazioni, come nel caso avanzate da anni, con reclami formali, è lo stesso gestore che, in giudizio, deve provare la perfetta funzionalità del misuratore e non il contrario.

L’utente, diversamente, è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

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