CANONE RAI: E’ POSSIBILE NON PAGARLO! SE NON SI HA LA TV
Vogliamo chiarire con l’Avv. Alessandra Incagnoli, il quesito che molti associati ci hanno sottoposto, relativo al pagamento del canone Rai. “Se non posseggo il televisore devo comunque accettare l’addebito del canone in bolletta?”
Vogliamo chiarire con l’Avv. Alessandra Incagnoli, il quesito che molti associati ci hanno sottoposto, relativo al pagamento del canone Rai. “Se non posseggo il televisore devo comunque accettare l’addebito del canone in bolletta?”
In realtà, per non versare il Canone Rai sarà necessaria l’autocertificazione di non possesso della televisione, che andrà inviata entro e non oltre il 30 aprile (nel caso di invio cartaceo) o 10 maggio (se attraverso Caf o in via telematica tramite Fisconline o Entratel).
Diversamente, almeno per l’anno in corso, il contribuente subirà l’addebito sulla bolletta della luce. Non solo: la comunicazione andrà ripetuta ogni anno, avendo valore solo per 365 giorni, sempre che, ovviamente, nel frattempo il dichiarante non abbia acquistato un apparecchio televisivo. Il chiarimento è stato fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate. Quanto all’efficacia temporale delle dichiarazioni, l’Agenzia ha precisato che, per il 2016:
- la dichiarazione di non detenzione presentata con raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure on line entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno;
- quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016.
- La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione saranno i seguenti:
- la dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- la dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.