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Venerdì, 19 Aprile 2024

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Redazione

DOCENTE PRECARIO ED IMPIEGATO STATALE: DIRITTO AGLI SCATTI DI ANZIANITA’

Positivo risultato in favore dei docenti precari della scuola. A seguito di giudizio è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità ad una docente che aveva lavorato con reiterati (ed illegittimi) contratti di lavoro...

Positivo risultato in favore dei docenti precari della scuola. A seguito di giudizio è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità ad una docente che aveva lavorato con reiterati (ed illegittimi) contratti di lavoro a tempo determinato, nonostante l’amministrazione avesse necessità di ricoprire il ruolo in maniera stabile, in considerazione dell’esigenze di garantire la continuità dell’insegnamento e la copertura del posto per il relativo profilo.

Evidenziando una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato (docenti in ruolo) ai quali vengono normalmente riconosciuti gli scatti di carriera ai sensi dell’art. 53 della legge 312/80, e docenti a tempo determinato (precari) ai quali nulla viene riconosciuto ai fini dell’avanzamento di carriera in termini economici e giuridici, il magistrato del lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista dalla contrattazione collettiva del settore scuola per il personale a tempo indeterminato per i periodi di servizio effettivamente prestato, ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali.

Si precisa che il medesimo principio può essere applicato anche ad altri dipendenti del pubblico impiego che lavorano con contratti a tempo determinato.

Si osserva che tanti sono i Tribunali che stanno accogliendo i medesimi principi, anche sulla scorta delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Infatti, di recente, il Supremo Collegio (sent. 2 dicembre 2013) ha stabilito un risarcimento del danno pari a 10 mensilità della retribuzione in favore di un dipendente di una A.S.L. il quale era stato assunto con contratto a termine, ritenuto illegittimo poiché si era accertato – tanto in primo che in secondo grado – che l’amministrazione aveva profittato della flessibilità nonostante la necessità di ricoprire il posto in organico.

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