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Frosinone, attivata la procedura per la riduzione del 30 percento per chi paga le multe entro cinque giorni dal ricevimento

In merito al contenuto di cui al decreto legge numero 69, datato 21 giugno 2013, occorre precisare che le novità introdotte entreranno in vigore solo a seguito della pubblicazione sulla G.U. ,

In merito al contenuto di cui al decreto legge numero 69, datato 21 giugno 2013, occorre precisare che le novità introdotte entreranno in vigore solo a seguito della pubblicazione sulla G.U. ,

che ad oggi non è ancora entrata in vigore. Il Comando della Polizia Locale ha, comunque, già attivato tutte le procedure per garantire ai cittadini la massima solerzia nell’applicazione, a chi ne farà richiesta, delle nuove vantaggiose norme. Attualmente sono in corso da parte della società fornitrice del software che gestisce il programma di pagamento delle contravvenzioni gli adeguamenti richiesti dalla norma e si sta procedendo a stampare sui verbali di contestazione e sui preavvisi di accertamento la nuova dicitura che indica la possibilità , nei soli casi previsti, di accedere alla possibilità di pagare in misura ridotta del 30%, entro 5 giorni dalla notifica o contestazione. In sintesi il decreto legge citato ha profondamente modificato ed integrato l’art 202 del Codice della strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del medesimo. Tra le novità più importanti, forse non da tutti opportunamente evidenziata, c’è quella che rinvia all’emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta certificata senza spese per il destinatario. Questa ulteriore misura, una volta entrata in vigore potrebbe incidere in alcuni casi per circa un altro 40% di riduzione. La novità consiste dunque nella possibilità per le violazioni al codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per il trasgressore o l’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Tale riduzione non si applica:

- Alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, cd. Complementare, non compresa nel Codice della strada, salvo che non vi sia in tali norme espresso rinvio alle disposizioni del Titolo VI del CdS( es; D.Lvo nr 144, 4 agosto 2008, L.727 , 13 nov 1978;

- A tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito( art 202, commi 3 e 3 bis CDS);

- Alle violazioni del Codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art 210, comma 3 CdS o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Infine deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può ancora, utilmente, effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tale fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.

Eventuali ulteriori indicazioni utili agli utenti verranno fornite nei prossimi giorni che potranno comunque rivolgersi direttamente al Comando della polizia locale o della altre forze di Polizia per chiedere delucidazioni e/o chiarimenti.

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