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Roma, Contratti di rete: sottoscritti con firma digitale senza assistenza del notaio

E' in vigore la norma che consente la stipula, la modifica e la firma del Contratto di rete con modalità telematiche.       Infatti, con la pubblicazione del  Decreto Direttoriale del 7 gennaio 2015 emanato dal MISE - Ministero per lo Sviluppo...

E' in vigore la norma che consente la stipula, la modifica e la firma del Contratto di rete con modalità telematiche. Infatti, con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 7 gennaio 2015 emanato dal MISE - Ministero per lo Sviluppo Economico, è entrata in vigore la misura che ha introdotto le specifiche tecniche predisposte da InfoCamere relative al Modello standard, di cui al D.M. n.122 del 10 aprile 2014, per la trasmissione al Registro delle Imprese del Contratto di rete.

Con quest' ultimo passaggio ministeriale, è ora vigente la modalità in grado di consentire alle imprese di stipulare o modificare un contratto di rete con la sola firma digitale del titolare/legale rappresentante delle imprese partecipanti, senza intervento del notaio.

Da segnalare, inoltre, come nella Circolare 3676/c dell'8 gennaio 2015, che accompagna il suddetto Decreto attuativo, venga evidenziato che, almeno in un primo momento, non sarà disponibile una procedura telematica per la registrazione fiscale dei Contratti di rete, i quali dovranno pertanto essere registrati presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate dall'Agenzia medesima.

Il Decreto Direttoriale del 7 gennaio 2015 approva altresì le specifiche tecniche per l'iscrizione al Registro delle imprese dei Contratti di rete senza assistenza notarile. In particolare, Il Modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/titolare di ciascuna impresa partecipante e dalla persona fisica che si impegna a registrare fiscalmente il Modello stesso.

Il Modello si compone delle seguenti Sezioni:

CONTRATTO DI RETE

ORGANO COMUNE

FONDO PATRIMONIALE

IMPEGNO ALLA REGISTRAZIONE FISCALE

ALLEGATI

La Sezione “Contratto di rete” deve essere compilata inserendovi le seguenti informazioni:

la data atto di costituzione;

la durata del contratto;

le imprese partecipanti;

l'oggetto del programma di rete;

i diritti ed obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete;

le modalità di realizzazione dello scopo comune;

gli obiettivi strategici della rete;

le modalità di misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici;

le modalità di successiva adesione al contratto;

le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

La possibilità di procedere alla stipula di un Contratto di rete con modalità telematica permetterà quindi alle imprese, che intendono aggregarsi in rete ai sensi della legge n. 122/2010 e successive modificazioni, di snellire il proprio iter costitutivo, nonchè di poter scegliere, tra una pluralità di percorsi, quello più idoneo alla forma ed agli obiettivi che intendono perseguire.

Giorgio De Rossi

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