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Un atto non impugnabile

Ato 5, il Tar boccia il ricorso di Acea contro la tariffa dell’acqua proposta dai sindaci e ritenuta troppo bassa

Il Tribunale amministrativo, dando ragione all’Egato, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera con cui è stata approvata la proposta tariffaria per il periodo 2020-2023, per il gestore inidonea alla copertura di costi e investimenti

La sezione di Latina del Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Acea Ato 5 , gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale n. 5 di Frosinone, contro la delibera n. 1 dello scorso 10 marzo con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023. 

La tariffa dell'acqua era stata ritenuta troppo bassa da Acea, "sostanzialmente inidonea alla copertura integrale dei costi, ivi inclusi quelli già sostenuti e quelli legati alla morosità e degli investimenti programmati previsti - aveva già precisato il gestore - e inidonea a iniziare un recupero dei notevoli conguagli maturati nel tempo dal gestore".

A detta dell'Ente di governo dell'Ato5 Lazio Meridionale - Frosinone, invece, "la sentenza del Tribunale amministrativo conferma la bontà del lavoro svolto dall’Ente di gestione d’Ambito in merito alle tariffe 2020-2023, già positivamente vagliato dai numerosi controlli effettuati dallo strumento di elaborazione dell’Arera. Lo stesso provvedimento conferma la piena correttezza degli atti assunti dall’Egato tramite la Conferenza dei sindaci e dell’iter amministrativo seguito".

Il ricorso a vuoto del gestore Acea

Il Gestore, in particolare, ha contestato la mancata ammissione delle proprie istanze in merito al riconoscimento di maggiori costi per l’adeguamento della qualità del servizio e per la morosità, ed il rinvio, a periodi successivi, dell’applicazione dei conguagli, che di conseguenza hanno condotto al taglio degli aumenti tariffari prospettati per il quadriennio in questione.

L’Egato si è costituito in giudizio, assistito e difeso dall’avvocato Riccardo Farnetani, sostenendo la piena legittimità degli atti adottati e, in via preliminare, contestando l’ammissibilità del ricorso poiché diretto verso un provvedimento cosiddetto “endoprocedimentale”, la delibera della Conferenza dei Sindaci, che non costituisce l’atto definitivo del procedimento di approvazione delle tariffe.

In materia tariffaria, infatti, la relativa normativa prevede che l’Ente d’ambito, tramite la Conferenza dei Sindaci, al fine della redazione del piano economico-finanziario e nel rispetto del metodo tariffario vigente, predisponga la tariffa di base e la trasmetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Arera) a cui spetta l’approvazione definitiva, salvo la necessità di richiedere integrazioni.

Il Tar di Latina, accogliendo in via preliminare le osservazioni dell’Egato, ha quindi dichiarato non ammissibile il ricorso poiché rivolto verso un atto non impugnabile.

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