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Controricorso del Comune: niente via libera all’assunzione al Ministero di 11 idonei non vincitori del concorso

Presenti nella graduatoria 2020 stilata a Cassino per un posto da istruttore direttivo di vigilanza, i diretti interessati vogliono essere “liberati” per essere assunti al dicastero delle Infrastrutture. L'amministrazione, però, vorrebbe reclutarli

Parte la resistenza del Comune di Cassino davanti al Tar contro il ricorso degli 11 idonei non vincitori del concorso, conclusosi il 28 luglio 2020, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da istruttore direttivo di vigilanza.

Questi ultimi hanno citato in giudizio il Municipio lo scorso 4 aprile 2021 perché avrebbero la possibilità di essere assunti al Ministero delle Infrastrutture, ma sono di fatto bloccati dalla mancata autorizzazione all’utilizzo delle graduatorie concorsuali da parte di altri enti. Il tutto in base alle apposite linee guida stilate a inizio anno dalla Giunta comunale.

La stessa che ha ora autorizzato il sindaco Enzo Salera al controricorso, basato sul fatto che il Comune intenderebbe procedere prossimamente a uno scorrimento della graduatoria in oggetto per fronteggiare la carenza di personale. Attualmente, infatti, si contano 130 dipendenti a tempo indeterminato a fronte di un potenziale fabbisogno di 248.

Dal Comune: "Le scelte dell'amministrazione sono in linea con la legge"

“La legittimità dei provvedimenti impugnati non appare intaccata dalle censure mosse dai ricorrenti - si sostiene nella relazione istruttoria - in quanto l’azione amministrativa e le scelte dell’amministrazione sono in linea con quanto previsto dalla legge nazionale e dalle norme del bando di concorso cui l’amministrazione stessa si era vincolata”.

Il ricorso degli 11 idonei non vincitori, a detta dell’ente controricorrente, “presenta anche profili di inammissibilità che potrebbero determinarne il rigetto - si prospetta prima delle conclusioni - I ricorrenti hanno avanzato anche una domanda risarcitoria e quindi l’amministrazione ha interesse a resistere, non soltanto alla domanda di annullamento per quanto detto, ma anche a quella del risarcimento del danno al fine di dimostrarne l’infondatezza in fatto e in diritto”.   

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