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Martedì, 19 Marzo 2024
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Coronavirus, Zingaretti dichiara Torrice zona rossa: "Forte incidenza e presenza della variante inglese"

Scattata l’ordinanza del presidente della Regione Lazio per applicare nel piccolo comune della provincia di Frosinone le misure restrittive già disposte per Roccagorga, Colleferro e Carpineto Romano. Saranno in vigore dal 24 febbraio, per 14 giorni

Torrice, comune della Ciociaria con meno di 5 mila abitanti, è stata dichiarata zona rossa da oggi, martedì 23 febbraio 2021, a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese. In giornata, in base all’esito del monitoraggio dei dati effettuato dal Seresmi (Servizio regionale per epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive) e dalla Asl di Frosinone, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha disposto le misure più restrittive contro il Coronavirus. Entreranno in vigore a partire dall'una di domani notte, mercoledì 24, e saranno vigenti per i seguenti 14 giorni. 

Un’ordinanza del genere era stata già disposta prima per Roccagorga, in provincia di Latina, e poi per Colleferro e Carpineto Romano, nella città metropolitana di Roma. Ora è toccata anche alla cittadina confinante con il Capoluogo ciociaro. Il commissario prefettizio del Comune di Torrice, la dott.ssa Anna Mancini, aveva emanato nel frattempo un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e la sospensione del mercato settimanale. Per ora, da oggi fino a venerdì 26 febbraio. La situazione è ormai attenzionata da giorni anche dalla Prefettura di Frosinone. Come del resto quella dell’intera Ciociaria, ormai indicata come uno dei venti potenziali focolai nazionali delle varianti.

++ Articolo aggiornato alle 14.35 ++

Torrice zona rossa - L'ordinanza con le ulteriori misure restrittive

Torrice zona rossa: le misure restrittive

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  • Tutte le attività, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese.
  • Sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. 
  • E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
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