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Doveva pagare ben 2.777 euro per consumi idrici non suoi: ingiunzione fiscale annullata

Il ricorso è stato vinto dall'utente, difeso dall’avvocato Dario Simonelli, ed il gestore idrico è stato condannato a pagare le spese processuali

Un’odissea durata quasi tre anni che ha avuto per fortuna un lieto fine. Il Giudice di Pace di Frosinone, confermando l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, ha accolto la richiesta di un utente del servizio idrico di annullamento della somma di € 2.777,00 recapitata con ingiunzione fiscale emessa dal Gestore idrico locale. 

L'utente di Frosinone, dopo aver subito la rimozione del contatore dell'acqua per asserita morosità e dopo aver provveduto a saldare una consistente somma per il riallaccio, ha ricevuto la notifica di un'ingiunzione fiscale di pagamento, decidendo di conseguenza di fare causa al Gestore, poiché ritenuta illegittima o comunque basata su una richiesta economica errata, anche considerati i pagamenti che sosteneva non essere stati correttamente contabilizzati. Per l'utente, la richiesta di pagamento delle fatture asseritamente non pagate si basava, in ogni caso, su importi non corrispondenti all'effettivo consumo di acqua nella propria abitazione, come più volte reclamato direttamente al Gestore.

L'ingiunzione fiscale ricevuta dall'utente è stata emessa in forza di un procedimento di riscossione disciplinato dall'art. 2 del Regio Decreto n. 639/1910, strumento di legge utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni per il recupero di tributo, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2016, c.d. "Decreto Padoan", alla riscossione dei crediti del Gestore idrico nella provincia di Frosinone.

Dopo la preliminare dichiarazione di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, svoltasi la rituale produzione di documenti nel corso del giudizio, tutti puntualmente e specificatamente contestata dall'utente, il Giudice, in accoglimento della prospettazione difensiva, ha dichiarato come non dovute le somme ingiunte richiamando l'indirizzo giurisprudenziale in ragione del quale grava sul Gestore/fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre l'utente e tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta eventualmente a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando per evitare eventuali intrusioni di terzi in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

La domanda è stata accolta in favore dell'utente, difeso dall’avvocato Dario Simonelli, ed il gestore idrico è stato condannato a pagare le spese processuali.

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