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Il Tar da ragione al comune, rigettato il ricorso del consorzio Parsifal

Il Collegio ha rilevato che le varie componenti del costo della manodopera, così come indicate dal costituendo raggruppamento di imprese, sono state valutate, nel complesso, sostenibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato il ricorso presentato dal consorzio Parsifal, che chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle cooperative sociali Osa e Diaconia, della gestione dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B.

La ricorrente dovrà anche  ìprovvedere a rifondere, al Comune di Frosinone e al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, le spese processuali, relative al giudizio celebratosi.  Il ricorso è stato infatti ritenuto infondato dai giudici amministrativi, che hanno rigettato, uno ad uno, i motivi addotti dal ricorrente.

Il Collegio ha rilevato che le varie componenti del costo della manodopera, così come indicate dal costituendo raggruppamento di imprese, sono state valutate, nel complesso, sostenibili: del resto, è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio debba essere rivolto ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. L’aggiudicataria, quindi, ha correttamente indicato nella propria offerta economica sia i costi della manodopera sia, separatamente, gli oneri aziendali connessi e ricompresi nel costo stesso, con ciò rendendo chiaramente evincibili i distinti importi.

La  Stazione Appaltante ha, dunque, affidato alla autonomia organizzativa e gestionale dell’aggiudicatario l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, indicando la dotazione complessiva e i profili professionali richiesti, precisando che “dovrà garantire l’utilizzo di personale in numero congruo al loro funzionamento, in ragione delle ore appaltate e nel rispetto della distribuzione prevista per le singole strutture attivate (CDM di Ceccano e Ceprano, CDD di Ceccano, Ceprano, Ferentino e Veroli e CPA di Ferentino)”. 

In ogni caso, l’Amministrazione comunale di Frosinone e il costituendo raggruppamento di imprese hanno controdedotto in maniera efficace, con riguardo a ciascuna voce di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente, all'interno delle normali procedure di gara. In conclusione, quindi, il ricorso è stato respinto siccome destituito di fondamento. 

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