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Piano di Zona, confermate le aree destinate all'edilizia pubblica e residenziale

Il consiglio comunale ha approvato le previsioni per l’anno 2021 inerenti alla verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie

Il consiglio comunale ha approvato le previsioni per l’anno 2021 inerenti alla verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie.

I comuni, infatti, provvedono annualmente a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Anche il comune di Frosinone è quindi tenuto a deliberare limitatamente alle residue ricadenti nel P.E.E.P. Il Settore Pianificazione Territoriale ha precedentemente verificato, tra gli Operatori già assegnatari di aree, ma che non hanno mai sottoscritto la prevista convenzione urbanistica o avanzato richiesta di Permesso di costruire, il permanere dell’interesse degli stessi ad operare nella città e nel territorio di Frosinone, contestualmente invitandoli a manifestare la propria volontà, al con particolare riferimento a quei soggetti titolari di finanziamenti pubblici.

L’assise ha quindi attestato che la quantità e qualità delle aree da assegnare, in diritto di proprietà o di superficie, per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica ai sensi di legge, è quella risultante, nell’ambito del vigente Piano delle zone per l’edilizia economica e popolare, denominato “Piano di Zona”, come definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale, contro dedotte alcune osservazioni mosse dalla Regione Lazio, il nuovo Peep veniva definitivamente approvato.

Relativamente ai prezzi di cessione, gli elementi che concorrono alla loro determinazione sono quelli previsti dall’art. 37 del D. Lgs. n° 327/2001, fatto salvo il principio stabilito dall’articolo 35 della L. n° 865/1971, nel merito della totale copertura, a carico dei soggetti attuatori, di ogni onere e spesa prevista per la realizzazione delle eventuali necessarie urbanizzazioni delle aree.

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