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Parte la rigenerazione urbana: ecco tutti gli interventi consentiti

Il complesso programma di rigenerazione urbana e di recupero edilizio, predisposto dall'amministrazione Ottaviani interesserà, secondo le stime, circa 2/3.000 immobili presenti all'interno del territorio comunale, con un introito potenziale di circa 10 milioni di euro

Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato le due delibere sulla rigenerazione urbana, relative ai cambi di destinazione d’uso e agli ampliamenti degli immobili attraverso il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. Sarà possibile presentare le domande per gli interventi già dal prossimo mese di aprile (sue@comune.frosinone.it). 

Le delibere in oggetto, illustrate in consiglio dal sindaco, Nicola Ottaviani, riguardano le "Disposizioni per la rigenerazione urbana  e  per il  recupero edilizio. Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4“ e “Disposizioni per il  miglioramento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici ai sensi dell'art. 5”, per recepimento delle osservazioni da parte della Regione Lazio.

I documenti fanno riferimento alla rigenerazione urbana, che permetterà i cambi di destinazione d'uso su quasi tutta la fascia urbana ed extraurbana del territorio comunale, consentendo alle famiglie e agli operatori privati di adeguare l'assetto urbanistico ed edilizio alle mutate esigenze economiche e sociali, che hanno caratterizzato l'evoluzione del contesto locale negli ultimi 40 anni. Grazie al medesimo strumento, si attiveranno le procedure per permettere l'aumento delle cubature e l'ampliamento delle superfici nell'ordine del 20%, in media, utilizzando criteri e canoni simili a quelli del Piano Casa, la cui possibilità è venuta meno.

Gli interventi consentiti

Sono quindi consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Gli interventi, sia relativamente all’articolo 4, sia all’articolo 5, sono consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, classificate dalla Carta dell'uso del suolo come: insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché nella parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati. 

Gli interventi non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita. La destinazione d'uso originaria è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell'intervento edilizio. ln alternativa, si presume destinazione d'uso attuale ai fini del presente articolo quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore 1987. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso in applicazione di queste norme determinano automaticamente la variazione della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Al riguardo, la nuova destinazione da attribuire al terreno interessato dal progetto, sarà quella impressa dall'intervento.

Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, inoltre, è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, anche con aumento delle unità immobiliari.

Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E. Gli interventi del presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dall'incremento volumetrico degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici.

Il complesso programma di rigenerazione urbana e di recupero edilizio, predisposto dall'amministrazione Ottaviani interesserà, secondo le stime, circa 2/3.000 immobili presenti all'interno del territorio comunale, con un introito potenziale di circa 10 milioni di euro.

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