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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Roma, “Pacchetto Famiglia” previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017

Di Giorgio De Rossi Sono entrati in vigore in questi giorni una serie di contributi e bonus, noti come “Pacchetto Famiglia”, previsti dalla Legge di Bilancio 2017 per il corrente anno. Esaminiamo insieme le principali misure di sostegno in...

Di Giorgio De Rossi

Sono entrati in vigore in questi giorni una serie di contributi e bonus, noti come “Pacchetto Famiglia”, previsti dalla Legge di Bilancio 2017 per il corrente anno. Esaminiamo insieme le principali misure di sostegno in favore di tutti coloro che ruotano intorno al nucleo familiare: dai genitori ai figli, fino alle babysitter ed agli asilo nido.

Il BONUS GRAVIDANZA (detto anche BONUS MAMME DOMANI) è una nuova misura di sostegno prevista dall’art. 48, Comma 1 (PREMIO ALLA NASCITA) della Legge di Bilancio 2017, che attribuisce un premio alla nascita, o all’adozione di minore, di 800 euro, che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza, o all’atto dell’adozione. Il bonus viene corrisposto, a domanda, in favore di tutte le donne incinte in un’unica soluzione dall’INPS e senza limiti di reddito. Esso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986. E’ così chiamato perché a differenza del “bonus bebè” questo incentivo viene corrisposto prima della nascita del bambino, al raggiungimento del 7° mese di gravidanza. L’ obiettivo dichiarato è dunque quello di sostenere il reddito delle donne in stato interessante. Probabilmente molte di voi si staranno chiedendo perché il “bonus nascite” verrà erogato solamente dopo il settimo mese di gravidanza. La risposta è semplice e va ricercata in due motivazioni: una di ordine prettamente medico e l’altra di natura economica. Infatti, come ben sapete, tra ecografie, visite specialistiche e farmaci, durante la gravidanza vengono spesi molti soldi. In aggiunta non vanno dimenticate quelle spese che si dovranno sostenere solitamente dopo il settimo mese, quando bisogna cominciare ad acquistare tutto il materiale che servirà per i primi mesi del nascituro. Per fare domanda bisognerà però aspettare ancora un po’dal momento che sarà l’Inps ad occuparsi dell’erogazione della prestazione e di comunicare le modalità operative. Infatti il bonus mamme entrerà in vigore solamente quando verrà emanato un decreto attuativo e una circolare INPS in cui verranno chiarite tutte le condizioni per richiedere il premio. Trattandosi di un bonus INPS la procedura per l’invio della domanda dovrebbe essere la stessa di quella del “bonus bebè” e del “voucher babysitter”. Quindi, la richiesta andrà inviata all’INPS per via telematica.

Nel dettaglio, una donna incinta può inviare la domanda per il nuovo bonus nascite per il 2017:

  • direttamente online se possiede il PIN dispositivo INPS. Anche in questo caso, però, bisognerà aspettare che l’INPS emani una circolare con tutte le informazioni;
  • ttelefonando al numero verde INPS;

chchiedendo informazione a CAF e Patronati o a qualsiasi ente intermediario abilitato ad autorizzare l’invio telematico delle domande da inoltrare all’ INPS. Il BONUS BEBE’- Per il 2017 è stato confermato il già esistente “bonus bebè”, consistente in un assegno mensile erogato a favore di genitori con un figlio minore di 3 anni. Il bonus è di importo pari a:

  • 80 euro al mese, per ogni figlio minore di 3 anni, se l’Isee del nucleo familiare non supera 25.000 euro;
  • 160 euro al mese, per ogni figlio minore di 3 anni, se l’Isee del nucleo familiare non supera 7.000 euro.

IL CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO (Articolo 48, Comma 2 della Legge di Bilancio 2017). Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa. In base a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all'astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità). Inoltre, l’istituto del congedo obbligatorio (come quello facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paterni

Il VOUCHER BABYSITTER – Con la recente manovra sono state anche aumentate le risorse destinate alvoucher “babysitter”, alternativo al congedo parentale:

  • a da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti;
  • d da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome.

I voucher e i contributi hanno un valore pari a 600 euro mensili e sono riconosciuti per un massimo di 6 mesi (3 mesi, per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell’Inps); per le lavoratrici part time, i contributi sono ridotti proporzionalmente all’orario di lavoro. Il VOUCHER ASILO NIDO - La nuova misura del 2017, prevista dall’art. 49 della Legge di Bilancio 2017, consiste in un voucher fino a 1.000 euro l’anno, erogato per i primi tre anni di vita del bambino allo scopo di aiutare i genitori nel pagamento della retta per asili pubblici o privati. Il bonus è riconosciuto anche se i genitori fruiscono del congedo parentale, ma non è cumulabile con i voucher babysitter e asilo nido, né con la detrazione Irpef (del 19% fino a 632 euro per le spese di iscrizione al nido). Giorgio De Rossi

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