Indebita percezione di fondi europei: assolto imprenditore agricolo
Della difesa del giovane si è occupato l'avvocato Antonio D'Alessandro
Un giovane imprenditore agricolo del cassinate era stato rinviato a giudizio con imputazione dell'art. 316 ter del codice penale per indebita percezione di erogazioni a danno della Comunità europea. In particolare, all'esito delle indagini era stato accertato che questi aveva istruito la pratica di finanziamento, che aveva avuto buon fine, allegando un contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto nel lontano 2008 con tre parti, una delle quali invero deceduta al momento della sottoscrizione del citato contratto, per cui detta presunta falsità avrebbe invalidato la pratica stessa con integrazione della fattispecie penale speciale su indicata.
La tesi sostenuta dall'avvocato
Nel processo di primo grado l'imputato è stato difeso dall'Avv. Antonio D'Alessandro. All'esito del processo di primo grado il difensore ha chiesto la sua assoluzione deducendo la mancanza di prova sulla falsa formazione del contratto di affitto di fondo rustico e, in particolare, evidenziando ulteriormente che la firma addotta falsa era relativa ad un soggetto titolare unicamente di un diritto di usufrutto sul terreno agricolo concesso e che tale diritto di godimento, per espressa previsione dell'atto notarile costitutivo dello stesso, era cessato nel 2007, anno precedente alla stipula del contratto presunto falso. Di conseguenza il difensore ha dedotto che la firma del deceduto non era necessaria al fine della validità del contratto stesso e quindi si ricadeva nell'ipotesi del falso innocuo, improduttivo di effetti giuridici, penalmente irrilevante. Il collegio giudicante, Presidente la Dr.ssa Perna, accogliendo la tesi dell'Avv. D'Alessandro, ha assolto l'imputato dal reato contestatogli.