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CESSIONE DEL QUINTO: SUPERATO IL TASSO SOGLIA SI TRATTA DI USURA SOPRAVVENUTA. NUMEROSI I CASI RISCONTRATI

Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa l’ipotesi di applicazione di tassi di interesse usurari nell’ambito di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto. Affrontiamo...

Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa l’ipotesi di applicazione di tassi di interesse usurari nell’ambito di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto. Affrontiamo l’argomento con l’Avv. Francesca Renò.

Negli ultimi anni tale ipotesi di usura è stata frequentemente portata al vaglio dei giudici, i quali hanno, in alcuni casi, riconosciuto l’applicazione del tasso di usura in tali tipologie di contratto, non solo ponendo l’attenzione sui tassi applicati dalle banche e dalle società finanziarie, ma includendo, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, anche i costi delle assicurazioni obbligatorie con le quali gli enti creditizi si tutelano per il caso morte o per il caso perdita di impiego del cliente.

Si tratta di verificare se tali assicurazioni, così come altre voci di spesa (le Commissioni Cessionario; le Commissioni Agente/Mediatore Creditizio/altro Intermediario Finanziario; gli Oneri erariali e spese) debbano essere o meno conteggiate nel tasso di interesse, restando sempre entro il limite del tasso soglia (gli istituti finanziari, per prassi, non conteggiano le assicurazioni nel tasso di interesse, ma sommano tali importi, con evidente pregiudizio per i consumatori).

A partire dal 1.1.2010, con l’entrata in vigore della l. 28.1.2009 n. 1, gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente devono essere obbligatoriamente ricompresi nel calcolo del TEG (TASSO EFFETTIVO GLOBALE). Pertanto, includendo nel calcolo i costi delle polizze assicurative obbligatorie, in caso di superamento del tasso soglia, potrà senza dubbio parlarsi di usura “sopravvenuta” per i ratei scaduti successivamente al 1.1.2010 (anche se il contratto di finanziamento è stato stipulato in data anteriore). Resta da verificare la sorte dei ratei corrisposti anteriormente all’entrata in vigore della citata legge.

Fra le pronunce più interessanti degli ultimi anni si segnalano la Sentenza n. 3283/2013 della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito che la determinazione del tasso ai fini della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese e che “in tale prospettiva, debba essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo.”

Ciò posto, alla domanda: “è configurabile l’ipotesi di usura nell’ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto?” noi rispondiamo: ! Tuttavia l’esistenza di usura va verificata caso per caso, tenendo conto degli elementi sopra evidenziati.

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