Cos’è la TARES
Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa la TARES. Cos’è e perché va pagata? La TARES è una imposta entrata in vigore il primo gennaio 2013 con prima rata posticipata.
Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa la TARES. Cos’è e perché va pagata? La TARES è una imposta entrata in vigore il primo gennaio 2013 con prima rata posticipata.
Con la sua riscossione, i comuni dovranno coprire per intero i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Fino all’anno scorso, il prelievo sulla tassa dei rifiuti copriva circa il 70-80 per cento dei costi, compensati dai trasferimenti statali. Con la TARES i comuni dovranno anche pagare i costi di altri servizi, come le spese per l’illuminazione pubblica, per la polizia municipale, per il personale degli uffici amministrativi.
L’imposta, definita a livello comunale è commisurata ad anno solare ed è composta da una quota finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (quota rifiuti) e da una quota finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi del comune (quota servizi). In relazione alla “quota rifiuti”, la tariffa è determinata tenuto conto delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, basandosi sia sulle dimensioni degli immobili, sia sul numero dei componenti delle famiglie che ci abitano.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (comunità, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere), a loro volta suddivise in categorie in relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
La “quota servizi” è costituita da una maggiorazione sulla componente rifiuti, stabilita nella misura di 0,30 euro per metro quadrato (cd. “maggiorazione standard”). La maggiorazione standard, secondo la previsione del comma 13-bis, dell’art. 14, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in Legge n. 214/2011, confluisce al bilancio dello Stato.
I comuni possono stabilire, con delibera del consiglio comunale, l’aumento della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. La differenza fra la maggiorazione deliberata e quella standard partecipa all’entrata del bilancio comunale.
Riduzioni e agevolazioni
Il comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, può disciplinare il riconoscimento di agevolazioni e riduzioni tariffarie.
Nelle seguenti ipotesi la riduzione non può essere superiore al 30%:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Le agevolazioni e le riduzioni si applicano alla TARES, sia con riferimento alla quota rifiuti che alla maggiorazione.
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