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Sabato, 20 Aprile 2024

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Redazione

È LEGITTIMO IL COMPORTAMENTO DI POSTE ITALIANE S.P.A. DI CORRISPONDERE INTERESSI IN MISURA INFERIORE RISPETTO A QUELLI CONCORDATI?

Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa la legittimità del comportamento di Poste Italiane S.p.A. circa la corresponsione di interessi in misura inferiore rispetto a quelli previsti quale...

Diversi sono i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti circa la legittimità del comportamento di Poste Italiane S.p.A. circa la corresponsione di interessi in misura inferiore rispetto a quelli previsti quale riscossione da parte dei risparmiatori di buoni postali fruttiferi.

A.E.C.I. ROMA SUD con l’Avvocato Angela Buttarazzi vuole chiarire le diverse ipotesi oggetto dei numerosi quesiti.

Un risultato importante nella valutazione circa tale comportamento arriva dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, del 15.6.2007 n. 13979 , la quale ha stabilito che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.

Pur tuttavia, occorre distinguere fra buoni postali fruttiferi emessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Tesoro del 13.6.1986 e quelli emessi prima.

Per i primi (POST 1986) numerose decisioni sia dei tribunali ordinari che dell’Arbitrato Bancario Finanziario, nel dare pienamente ragione ai risparmiatori, hanno confermato che gli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali devono essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni medesimi…Qualora nel corso del rapporto invece non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.

Circa i buoni postali fruttiferi emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Tesoro del 13.6.1986 (quindi ANTE 1986) invece la maggior parte delle decisioni rese in questi ultimi anni hanno stabilito che gli importi da corrispondere al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati applicando i rendimenti previsti dal succitato Decreto Ministeriale, senza pertanto tenere come riferimento la tabella a tergo riportata.

Numerosi i risparmiatori sottoscrittori di buoni fruttiferi postali che si sono ritrovati a percepire somme ben diverse da quelle prospettate…

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È LEGITTIMO IL COMPORTAMENTO DI POSTE ITALIANE S.P.A. DI CORRISPONDERE INTERESSI IN MISURA INFERIORE RISPETTO A QUELLI CONCORDATI?

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