rotate-mobile

FrosinoneToday

Redazione

MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO: MAGGIOR TUTELA PER CHI ACQUISTA SUL WEB

Dal 13 giugno 2014 vi sono state delle importanti modifiche al Codice del Consumo recependo la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori : si avranno più diritti per gli acquisti su internet o per

Dal 13 giugno 2014 vi sono state delle importanti modifiche al Codice del Consumo recependo la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori : si avranno più diritti per gli acquisti su internet o per

quanto riguarda le vendite a distanza (di qualsiasi tipo: internet, telefonico o anche fisiche purché fuori dai locali commerciali dell’azienda).

Di seguito le modifiche più rilevanti:

Diritto di recesso. Il consumatore avrà 14 giorni (e non 7) per recedere dal contratto e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. II venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna "standard" – entro 14 giorni. Il diritto sale a 90 giorni (dagli attuali 60) qualora il venditore omette di ricordarlo al consumatore.

Trasparenza contrattuale. Il decreto prevede maggiori obblighi di "informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza". Tutti i costi, i termini e gli oneri dell’offerta dovranno essere esplicitati prima della vendita (anche quelli che ora sono poco chiari, come i costi di disdetta e i tempi di spedizione).

Conferma del contratto. Il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso e lo dovrà fare “su un mezzo durevole", entro un termine ragionevole dopo la conclusione e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Questo già avviene, ma adesso diventa un obbligo di legge primaria. Come mezzo durevole si può intendere la registrazione della telefonata. Significa che l’addetto alla vendita dovrà chiedere al consumatore se, con il valore della firma del contratto, è sufficiente la registrazione dell’assenso telefonico.

Trasparenza nei pagamenti su internet. Il venditore deve garantire trasparenza sul pagamento. Al consumatore deve essere chiaro che l'ordine implica l'obbligo di pagare; di conseguenza, se l'inoltro dell'ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare". E’ una misura che servirà a contrastare le truffe di quei siti e app cellulari che fanno abbonare gli utenti, inconsapevolmente, con un clic.

Eliminazione di spese aggiuntive. Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica. I commercianti non potranno più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I commercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli relativamente al contratto, non potranno addebitare per le telefonate più dei normali costi telefonici.

Responsabilità del venditore per i pacchi. Se si perde o si danneggia un bene spedito, la responsabilità resta del venditore. Quella del consumatore comincia solo quando questi entra materialmente in possesso dei beni. Tutto ciò vale solo nei casi (che sono quelli comuni) in cui il vettore della spedizione è stato scelto dal venditore e non dal consumatore. No costi extra a chi non usa i contanti. Non si possono più imporre al consumatore tariffe superiori per i pagamenti non fatti in contanti (quindi con carta di credito, bancomat), negli acquisti a distanza. Idem per la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

Divieto delle caselle preselezionate sui siti web. Quando acquistate online, ad esempio un biglietto aereo, è possibile che vi vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi auto. Tali servizi supplementari possono essere offerti mediante delle cosiddette “caselle preselezionate”. Attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari. Con la nuova direttiva, le caselle preselezionate saranno vietate in tutta l’Unione europea.

Decide l’Antitrust. L’Autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). Finora è stata Agcom.

A.E.C.I. ROMA SUD

VICOLO DELLE COSTE 9 - 00030 LABICO (RM)

VIA CASILINA 185 – 00038 VALMONTONE (RM)

Tel/fax 0699367488 - Cell. 3481788786 - 3249959867

romasud@euroconsumatori.eu

MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO: MAGGIOR TUTELA PER CHI ACQUISTA SUL WEB

FrosinoneToday è in caricamento