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Sabato, 20 Aprile 2024
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Soldi, la banca può modificare le condizioni contrattuali?

Può la Banca modificare le condizioni contrattuali?? Si, ma deve sussistere un giustificato motivo e  (la Banca) deve comunicare al proprio cliente tale modifica, al quale viene riconosciuto il diritto di recedere dal contratto. In questo...

Può la Banca modificare le condizioni contrattuali?? Si, ma deve sussistere un giustificato motivo e (la Banca) deve comunicare al proprio cliente tale modifica, al quale viene riconosciuto il diritto di recedere dal contratto.

In questo articolo vogliamo analizzare la disciplina dello ius variandi che, la legge attribuisce agli Istituti Bancari nei rapporti contrattuali con i clienti: si tratta della facoltà riconosciuta alla Banca, purché originariamente pattuita nel contratto, di modificare unilateralmente in futuro le condizioni.

Una delle disposizioni più controverse del diritto bancario è senza dubbio costituita dall’art. 118 Testo Unico Bancario, che consente alla banca, ma solo in presenza di determinati presupposti, di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite con il cliente. A tale potere ci si riferisce usualmente con l’espressione latina di “ius variandi”. Dal momento che si tratta di un enorme beneficio per le banche, il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di contratto costituisce una clausola molto ricorrente, che si rinviene in pressoché tutti i contratti bancari. Si tratta di una facoltà particolarmente pregnante, in quanto agli istituti di credito viene riconosciuto il potere di modificare anche le condizioni economiche del rapporto.

I contratti bancari, infatti, sono contratti per adesione, predisposti dalla banca e accettati in toto dalla controparte: è difficile che il cliente legga attentamente tutto il testo contrattuale prima di firmarlo pertanto, previa comunicazione delle modifiche contrattuali, gli viene riconosciuto soltanto il diritto di recesso. La legge richiede espressamente che debba sussistere un “giustificato motivo” che legittima la variazione. Il Ministero per lo sviluppo economico ha altresì chiarito che il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Copiosa è la giurisprudenza che ha condannato le banche a rimborsare importi in eccesso derivanti dalla modifica delle condizioni contrattuali

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta (art. 118, 2° co, 1° periodo, TUB).

Vi consigliamo di prestare particolare attenzione a quanto viene da Voi sottoscritto.

Il Presidente di AECI ROMA SUD Natalia Gioia

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