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Il terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale, può richiedere il risarcimento dei danni subiti

La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida

Il terzo trasportato che resta coinvolto in un sinistro stradale, può richiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005, secondo cui può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, ma può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall’accertamento delle cause del sinistro.

La ratio della norma è tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l’applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito. 
La Cassazione con la recente ordinanza n. 13738/2020, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida. In pratica sostenendo che il terzo trasportato che abbia subito danni ha diritto sempre e comunque al risarcimento.

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