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Giovedì, 25 Aprile 2024

FrosinoneToday

Redazione

UTENZE TELEFONICHE: ATTENZIONE AI COSTI DI DISATTIVAZIONE!

Diverse sono le segnalazioni di consumatori che, a seguito di stipula di contratti telefonici, si sono visti addebitare sulle bollette, servizi mai richiesti.

Diverse sono le segnalazioni di consumatori che, a seguito di stipula di contratti telefonici, si sono visti addebitare sulle bollette, servizi mai richiesti.

A seguito di tali anomalie, molti hanno preferito cambiare Operatore telefonico, inviando regolare disdetta. E cosa è successo? A tali utenti, nonostante i mancati accordi da parte del Gestore, sono stati addebitati sull’ultima bolletta, i ben noti “costi di disattivazione, spese che vengono applicate a chi decide di cambiare operatore, ma che non possono essere chieste per legge.

Fino al 2007 le chiamavano penali, venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico o esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.

Poi il legislatore ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”. Non soddisfatte, le Compagnie telefoniche hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”, cifre piuttosto alte, addebitate nelle bollette di chiusura senza spiegazione alcuna.

Ciò premesso, è d’obbligo richiamare, con l’Avvocato della Consulta Giuridica, Alessandra Incagnoli, le linee guida redatte dall’Autorità Garante per le Comunicazioni “i contratti telefonici, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.

Sul rispetto di tale normativa, vigila l’ AGCOM che, se riscontra violazioni può sanzionare le Compagnie Telefoniche.

Dalla semplice lettura dei contratti per adesione, l’utente ( piccole e medie imprese comprese) deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento, salvo un obbligo di preavviso di 30 giorni.

L’operatore, deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso. L’utente non deve versare alcuna penale, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori.

Hai cambiato operatore, con regolare recesso, ma ti sei visto ugualmente addebitare sull’ultima bolletta i costi di disattivazione,?! Tali sono costi non dovuti!

HAI BISOGNO DI AIUTO??

Per informazioni ed assistenza di seguito i nostri recapiti

A.E.C.I. ROMA SUD

VICOLO DELLE COSTE 9 - LABICO (RM)

VIA CASILINA 185 – VALMONTONE (RM)

CORSO ITALIA 26 – FRASCATI (RM)

Tel/fax 0699367488 - Cell. 3481788786 -3249959867

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UTENZE TELEFONICHE: ATTENZIONE AI COSTI DI DISATTIVAZIONE!

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