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Martedì, 23 Aprile 2024
Tutela Consumatore

La Securpol non effettua la vigilanza ma chiede il pagamento delle fatture

Si sono rivolti alla nostra Associazione dei consumatori diversi cittadini del territorio di Roma Sud che hanno affidato alla Securpol il servizio di Vigilanza presso la propria abitazione. Un modo per poter stare più tranquilli da eventuali furti, con un servizio di vigilanza notturna.

Ebbene…della vigilanza nessuna traccia…tracciabili solo le fatture! Fatture emesse regolarmente pur in assenza del controllo e che partono da un minimo di 20,00 circa, a cadenza mensile.

Ebbene, a tal proposito, l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 24958/ 2014, ha deliberato la vessatorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo, della clausola di cui al punto 10 del contratto, per il servizio di vigilanza adottato da Securpol Group s.r.l. relativa alla presentazione dei reclami.
Nella specie, la clausola citata, negherebbe qualsiasi valore probatorio circa il corretto adempimento del servizio e priverebbe il cliente/consumatore di qualsiasi possibile mezzo di riscontro circa il corretto adempimento della prestazione contrattuale di Securpol.
Poichè, dunque per la sua formulazione, la clausola individua un’espressa ipotesi di preclusione di mezzi di prova che limita le possibilità del consumatore di dar prova dell’inadempimento del professionista, l’AGCM ha deliberato che la previsione in esame risulta vessatoria nella misura in cui prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni e all’adduzione di prove, nonché inversioni o modificazioni dell’onere della prova nei confronti del professionista.
Se siete certi che l’Istituto di Vigilanza richiede i canoni mensili senza svolgere effettivamente il servizio pattuito allora i conti non tornano!!!Ebbene, a tal proposito, l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 24958/ 2014, ha deliberato la vessatorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo, della clausola di cui al punto 10 del contratto, per il servizio di vigilanza adottato da Securpol Group s.r.l. relativa alla presentazione dei reclami.
Nella specie, la clausola citata, negherebbe qualsiasi valore probatorio circa il corretto adempimento del servizio e priverebbe il cliente/consumatore di qualsiasi possibile mezzo di riscontro circa il corretto adempimento della prestazione contrattuale di Securpol.
Poichè, dunque per la sua formulazione, la clausola individua un’espressa ipotesi di preclusione di mezzi di prova che limita le possibilità del consumatore di dar prova dell’inadempimento del professionista, l’AGCM ha deliberato che la previsione in esame risulta vessatoria nella misura in cui prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni e all’adduzione di prove, nonché inversioni o modificazioni dell’onere della prova nei confronti del professionista.
Se siete certi che l’Istituto di Vigilanza richiede i canoni mensili senza svolgere effettivamente il servizio pattuito allora i conti non tornano!!!Nonostante i diversi reclami dei consumatori, certi del mancato svolgimento del servizio per l’assenza del rilascio dei biglietti di controllo,  la Securpol ai solleciti rispondeva: “Il nostro Istituto di Vigilanza non è obbligato a rilasciare i biglietti di controllo per provare lo svolgimento del servizio”.

Tale risposta lascia tanti dubbi…quali prove avrebbe il consumatore per verificare il corretto operato dei vigilantes?? Ed infatti, a tal proposito,  l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 24958/ 2014, ha deliberato la vessatorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo, della clausola di cui al punto 10 del contratto, per il servizio di vigilanza adottato da Securpol Group s.r.l. relativa alla presentazione dei reclami.

Nella specie, la clausola citata, nega la possibilità al consumatore di avere prove sul corretto adempimento della attività da parte della Securpol.

Ed infatti, l’AGCM ha deliberato che la clausola è vessatoria. Il consumatore non avendo le prove, con i biglietti di controllo, dell’effettivo passaggio del personale addetto, non può opporre eccezioni e fare reclami: come fa ad essere certo che sono passati o meno? E…se la vigilanza è stata regolarmente effettuata?!

Se siete certi che l’Istituto di Vigilanza richiede i canoni mensili senza svolgere effettivamente il servizio pattuito allora i conti non tornano!!!

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