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Cronaca Isola del Liri

Appropriazione indebita e falsa fatturazione, assolti due ex presidenti dell'Isolaliri Calcio

Gli imprenditori Augusto Pomi e Danilo Masi erano finiti nel mirino della procura negli anni 2011-2012 a seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza

Il tribunale di Frosinone nella persona del giudice Francesco Mancini ha assolto con formula piena gli imprenditori  Augusto Pomi e Danilo Masi, già presidenti dell'Isola Liri Calcio Srl negli anni 2011-2012, per i gravi reati di apporpriazione indebita, falsa fatturazione ed occultamento di documentazione contabile.  

Le accuse

L'accusa era stata mossa da un dirigente dell'Isola Liri Calcio Srl il quale, dopo la presidenza dei due imprenditori aveva accertato la distrazione a titolo personale di consistenti somme di denaro prelevate direttamente dalle casse della società durante il periodo in cui i due indagati avevano gestito la medesima. Inoltre, secondo le accuse la società sarebbe servita  per la fatturazione di servizi resi dalle aziende rette dai due imprenditori, così da aver ricoevuto a seguito di  di ciò consistenti vantaggi fiscali. Infine, sempre secondo le accuse, i due imprenditori hanno dovuto difendersi dalla contestaziione secondo la quale, per impedire l'accertamento delle proprie responsabilità avrebbero occultato e distrutto parte della documentazione  contabile relativa all'Isola Liri  Calcio Srl. 

La  difesa

Gli avvocati Giampiero Vellucci e Riccardo  Masecchia difensore dei due imputati hanno dimostrato che i prelevamenti in contanti erano relativi a pagamenti che, sempre in contanti, venivano operati nei confronti dei giocatori che così com'è  consuetudine nel calcio dilettantistico di Serie D non avevano un contratto e quindi venivano pagati in contanti. Pertanto all'accusa di falsa fatturazione è stato evidenziato che sebbene i due imprenditori avessero ricevuto un vantaggio fiscale, i servizi erano effettivamanete resi, così da far  cadere l'accusa di falsa fatturazione. 

La richiesta di condanna

Per quanto riguarda la distruzione ed occultamanto della contabilità, i difensori hanno argomentato che trattandosi di una società dilettantistica e non professionistica l'obbligo della tenuta della contabilità era alquanto contenuta così da doversi  limitare alle minime scritture contabili del caso, non sussistendo, giova riperterlo, contratto professionistico tra società e giocatori. Nonostante la richiesta di condanna a due anni di reclusione avanzata dal pubblico ministero il giudice li ha assolti  con la formula:"Perchè il fatto non sussiste".

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