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Cronaca

Cassinate, muore dopo un volo dal cavalcavia, dopo due anni al via il processo

A difendersi il direttore del Consorzio Asi  che aveva progettato il cavalca-ferrovia di Piedimonte San Germano da cui il 58enne camionista di villa Santa Lucia è caduto

A due anni esatti dalla tragedia inizia il processo al direttore del consorzio Asi di Frosinone per la tragica morte di Antonello Gerilli. Il 26 ottobre nell’udienza preliminare all’imputato si era contesta l’irregolarità del guardrail che doveva impedire il volo dal cavalcavia di Piedimonte del 58enne di villa Santa Lucia.

Riscontrando la richiesta di rinvio a giudizio del Pm della Procura di Cassino titolare del procedimento penale per omicidio stradale, Eugenio Robolino, il Gip del Tribunale cassinate, Domenico Di Croce, con avviso dell’11 giugno, ha fissato al 26 ottobre 2021, alle ore 9.30, l’udienza preliminare del processo che vede imputato per la tragica morte di Antonello Gerilli il frusinate Claudio Ferracci, 55 anni, quale direttore del Consorzio Asi di Frosinone, l’Ente che ha progettato il cavalca-ferrovia di Piedimonte San Germano da cui il 58enne camionista di villa Santa Lucia è precipitato con la sua auto dopo un’uscita di strada: gli si contesta lo stato del tutto precario e fuori norma in cui versava il guardrail che, anziché trattenere come avrebbe dovuto la vettura, si è staccato e ha ceduto di schianto condannando la vittima al suo destino. Si avvicina dunque il momento della verità e della giustizia per suoi familiari e per Studio3A-Valore S.p.A. che li assiste e che per primo aveva rilevato le gravi irregolarità della barriera.

Il 27 ottobre 2019 Gerilli, che ha lasciato moglie e due figli, percorreva il cavalcavia quando ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto finendo contro il guardrail, sfondandolo e precipitando da oltre dieci metri: un volo fatale. Era parso evidente da subito però che i dispositivi di trattenuta erano lacunosi, in primis ai suoi congiunti, che per fare piena luce sui fatti e le responsabilità, tramite il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini, che ha immediatamente compiuto un sopralluogo coi suoi tecnici. Ispezionando il tratto transennato dai carabinieri di Piedimonte, è emerso chiaro che le barriere erano sì fissate con un perno ai sostegni piantati a terra sul cemento, ma i fascioni non erano collegati tra loro con i bulloni di fissaggio, mancanti quasi del tutto, specie sul lato dove l’auto è caduta. Criticità notate anche da carabinieri e polizia locale, se è vero che il sindaco, Giacchino Ferdinandi, il 29 ottobre, troppo tardi per Gerilli, con un’ordinanza ha imposto il divieto di transito a veicoli e pedoni sul ponte ferroviario e la messa in sicurezza “a Rfi, esecutore dell’opera”, e “Asi Frosinone quale Ente proprietario dell’area”.

Già questo aveva certificato le perplessità dei familiari e Studio3A. Ma a fugare ogni dubbio è stata la perizia cinematica affidata dal Pm all’ing. Lucio Pinchera, il quale ha sì accertato che la causa tecnica dell’innesco dell’incidente andava ascritto alla perdita di controllo dell’auto ma anche sottolineato come “concorre sul profilo dell’esito la condotta omissiva egli organi apicali che hanno appaltato e non verificato il progetto, il Consorzio Asi di Frosinone, nonché concesso l’agibilità al traffico e preso in carico il tratto per il collegamento tra aree interne, il Comune di Piedimonte San Germano. L’installazione originaria della barriera è manifestamente irregolare e contraria alle norme tecniche costruttive delle strade ma anche alle più elementari regole dell’arte e buona tecnica. Non collegando tra loro i nastri della barriera guardrail è venuta a mancare sia la tenuta in sé che la contiguità strutturale dell’intero sistema, presupposti basilari perché un tale dispositivo possa assolvere la sua funzione. Numerosi ed estesi tratti risultano privi dei serraggi finanche nel numero massimo di otto.

Lo stesso stato di rinvenimento del reperto proiettato nel sottostante piano erboso unitamente al veicolo dimostra che lo specifico tratto di nastro della lunghezza di 4 metri non era stato stato agganciato agli elementi precedente e successivo ovvero ai paletti di sostegno”. Per il Ctu si configura “a carico del direttore lavori della ditta costruttrice Di Lieto Costruzioni Generali Spa (che però è deceduto e non è procedibile, ndr), dei responsabili apicali del Consorzio Asi quale organismo appaltante e del Comune di Piedimonte (…) il reato di omicidio colposo stradale”. Questi ultimi due soggetti “possono essere chiamati a rispondere di inadeguata realizzazione, verifica, collaudo e custodia del bene: la mancata contiguità della protezione stradale si è concretizzata come un’insidia non visibile per l’utente, ma prevedibile per i suoi potenziali effetti per chi ha realizzato l’opera, non verificato il collaudo, concesso l’apertura al traffico e rilasciato il permesso di agibilità”.

Una fuoriuscita stradale, infatti, non è una circostanza “abnorme” ma un evento del tutto prevedibile, sottolinea Pinchera, che conclude con l’affermazione più forte di tutte: “l’analisi incidentologica dimostra che la presenza della barriera correttamente collegata nel suo sviluppo avrebbe reindirizzato il veicolo evitandone la precipitazione”. Una conclusione che acuisce i rimpianti, la rabbia e la richiesta di giustizia da parte dei familiari di Antonello Gerilli.

Alla luce dei risultati, il dott. Robolino ha assunto i primi provvedimenti, ha indagato il sindaco di Piedimonte, salvo poi archiviarne la posizione, e Claudio Ferracci, per il quale invece, a conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio “perché, nella qualità di responsabile del Consorzio Asi di Frosinone, quale ente che ha progettato il cavalca ferrovia al km 129+593 della tratta ferroviaria Roma-Napoli, lungo la via Pistillo di Piedimonte San Germano, ometteva di effettuare i dovuti controlli statici dell’infrastruttura a mezzo di proprio personale tecnico e disattendeva, altresì, i disposti di cui alla Direttiva Ministeriale del 25.8.04 quanto all’obbligo del controllo dell’efficienza e sorveglianza della strada in attuazione del D.M. 21.06.04 circa la modalità di protezione dei ponti, dei D. M. 28.6.11 e n. 223/92 circa l’installazione corretta di un adeguato dispositivo di ritenuta, provocando con tali le condotte lo sfondamento del guardrail e il precipitare dell’auto con conseguente morte di Antonello Gerilli (…) La presenza della barriera correttamente collegata nel suo sviluppo avrebbe reindirizzato il veicolo evitando la precipitazione e quindi il decesso di Gerilli”.

Neanche questo punto fermo dell’inchiesta, altro motivo di amarezza per la famiglia della vittima, tuttavia, è bastato alla compagnia assicurativa del Consorzio, Generali, che sin qui non ha dato alcun riscontro alle richieste di risarcimento formulate.

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