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Cronaca Ferentino

Ex assessore e la moglie condannati a restituire oltre 73mila euro al comune presi con una tangente

Con la sentenza della Corte dei Conti del giorno di San Valentino si mette fine alla parte pecuniaria del processo tra la Sangalli, l’ex amministratore di Ferentino e la consorte

Si è chiusa in queste ore con una sentenza di condanna della Corte dei Conti una parte della vicenda che era iniziata nel 2013 e che vedeva “protagonisti” l’ex assessore all’urbanistica del comune di Ferentino Amedeo Mariani e la moglie Carla Salvatori (dipendente comunale).  I giudici Piera Maggi, Laura d’Ambrosio  e Giovanni Guida  hanno condannato i due alle restituzione di 73.250,00 euro ed al pagamento delle spese legali (circa 1000 euro) che equivale alla somma intascata con una tangente per guidare e controllare le procedure di una gara d’appalto vinta dalla ditta lombarda per lo smaltimento dei rifiuti Sangalli.

L’atteggiamento ostruzionistico

Alla scadenza naturale dell’appalto, con il loro atteggiamento ostruzionistico, contribuirono a ritardare l’iter deliberativo per l’indizione della nuova gara d’appalto dei rifiuti. Ritardo che obbligava il comune di Ferentino a procrastinare il servizio, per un importo pari a oltre un milione e 500 mila  euro, affidandolo direttamente alla suddetta ditta per un ulteriore anno, ottenendo per ciò diverse migliaia di euro.

Il processo penale va avanti

Di fatto, però si legge nella sentenza N° 83 del 2018: “il processo penale nei confronti dei convenuti non si sia ancora concluso, risulta già definita la parte riguardante la ditta coinvolta nell’appalto che ha ammesso la responsabilità per corruzione ed ha affermato di aver versato ai coniugi Mariani a tal fine euro 73.250 pari all’1% del valore del contratto. Pertanto, non è necessario attendere l’esito del procedimento penale nei confronti dei convenuti, che nulla potrebbe aggiungere in termini di danno erariale”.

La tangente

“La tangente – si legge sempre nella sentenza della Corte dei Conti - configura un danno alla P.A. in termini diretti poiché si deve presumere che tale maggior importo venga poi recuperato sul valore del contratto e si trasformi, quindi, in un maggior costo per l’Amministrazione (cfr. I Appello 102/2002 e Sez. Lombardia 376/2006). Nel caso di specie, la stessa esistenza di una proroga del contratto scaduto depone per un’illiceità connessa alla dazione della tangente, la quale era finalizzata appunto all’ottenimento della proroga.

Smontata la linea difensiva

Non appare convincente la difesa quando afferma che la decisione di prorogare il rapporto contrattuale venne assunta dalla giunta e non dai convenuti. Infatti, anche meri comportamenti dilatori posti in essere, riguardanti la gara finalizzata ad individuare un nuovo contraente, hanno reso inevitabile la proroga del contratto vigente da parte della giunta, di cui, comunque, Mariani faceva parte in qualità di assessore. Si rileva dagli atti del processo penale che Mariani è stato parte attiva nell’atteggiamento ostruzionistico per ritardare l’avvio della gara, mentre la Salvatori, quale responsabile del procedimento per la raccolta rifiuti del Comune, era responsabile dei pagamenti alla ditta Sangalli e del calcolo, poi risultato errato, della rivalutazione ISTAT sugli importi dovuti in base al contratto. Entrambi i convenuti avevano, quindi, una parte attiva nella gestione dei rapporti con la ditta per la raccolta rifiuti che ha elargito la tangente. Tali attività venivano poste in essere tra aprile e agosto 2013, data di scadenza naturale del contratto”.

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