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Cronaca

Frosinone, le novità sui pignoramenti dei conti correnti a partire dal 1°luglio

Di Costantino Ferrara Mancano ormai pochi giorni al fatidico 1° luglio 2017, data che segna la scomparsa definitiva di Equitalia e l’ingresso a pieno regime della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente che si sostituirà al vecchio...

Di Costantino Ferrara

Mancano ormai pochi giorni al fatidico 1° luglio 2017, data che segna la scomparsa definitiva di Equitalia e l’ingresso a pieno regime della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente che si sostituirà al vecchio concessionario nell’attività di recupero dei crediti erariali.

L’allerta nei contribuenti è massima, dopo che sono filtrate inquietanti (e in parte inesatte) notizie sui nuovi poteri concessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare riferimento alla possibilità di pignorare le somme sui conti correnti dei contribuenti. A rincarare la dose, ha fatto scalpore l’allarme lanciato da Beppe Grillo sul blog del Movimento 5 Stelle, secondo cui la nuova Equitalia “made in Renzi”, per riprendere l’espressione utilizzata dal comico genovese, potrà procedere ai pignoramenti diretti, senza passare per una richiesta al giudice.

Vista l’importanza del tema e le numerose notizie che sono filtrate sul web e sui media, è opportuno fare un pò di chiarezza, evidenziando quali sono le effettive differenze tra Equitalia e Agenzia delle Entrate-Riscossione e cosa dovranno attendersi i contribuenti a partire dal 1° luglio.

Per comprendere bene la questione, il primo passo è capire quali poteri erano già concessi alla vecchia Equitalia che, si ricorda, era una società di diritto privato con capitale posseduto al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’Inps. Essendo una Spa, essa non aveva i poteri di un ente pubblico, sebbene esercitasse funzioni di interesse pubblico. In virtù di tali funzioni, la legge le riconosceva delle attribuzioni più invasive rispetto a quelle di un normale creditore, come ad esempio il potere di agire con il pignoramento nei confronti del contribuente, senza dover passare dal giudice e ottenere una sentenza di condanna.

Dunque, tale potere era già concesso alla vecchia Equitalia, che poteva dare avvio al pignoramento presso terzi, quindi anche del conto corrente, senza dover passare dal Tribunale.

Il principale cambiamento dal 1° Luglio 2017, invece, riguarda la possibilità di accedere direttamente alle informazioni finanziarie e a conoscere nell’immediato la situazione relativa ai conti correnti del contribuente. In tal senso, la nuova Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Sempre per gli stessi scopi può acquisire le informazioni relative ai

rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

In sostanza, la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà più poteri di indagine nello scovare i redditi nascosti dei debitori, poteri consistenti nella possibilità di accedere a tutti gli archivi e banche dati degli enti creditori, come Inps, Comuni, ecc.; poteri che, prima d’ora, erano garantiti solo all’Agenzia delle Entrate, per meglio individuare le evasioni fiscali, e che da adesso saranno utilizzabili nella fase successiva, quella della riscossione e quindi del pignoramento.

Il nuovo concessionario della riscossione potrà quindi sapere non solo in quale banca i debitori hanno il conto, ma anche quanti soldi ci sono depositati o se il contribuente li ha spostati da poco; potrà inoltre sapere presso quale azienda lavora il contribuente per procedere al pignoramento dello stipendio o da quale ente previdenziale riceve la pensione.

Inutile nascondere che, alla luce di tali nuovi poteri d’indagine, l’azione di recupero coattivo delle somme diventerà più efficace e, al contempo, più invasiva per i contribuenti. In questo senso, sarebbe opportuno valutare, al fine di contemperare gli interessi tra Stato e cittadini, l’introduzione di norme volte a regolare l’utilizzo di tali strumenti, prevedendo ad esempio delle limitazioni, come già avviene per le ipoteche e per i pignoramenti immobiliari (Equitalia può iscrivere ipoteca solo se il debito è pari almeno a 20mila euro e può avviare il pignoramento immobiliare solo se ha prima iscritto l’ipoteca e se il debito è pari almeno a 120mila euro).

Ciò per evitare che i nuovi poteri d’indagine finiscano col colpire la fascia più modesta della cittadinanza, che potrebbe trovarsi al cospetto di azioni particolarmente gravose e forse sproporzionate rispetto al grado di inadempimento fiscale concretamente realizzato.

Frosinone, lì 06/06/2017

Costantino Ferrara

Vice presidente di Sezione – Commissione tributaria provinciale di Frosinone

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