Monte Livata, accolto il ricorso al TAR per le strutture a servizio di Monna dell’Orso
E’ stata pubblicata ieri l’ordinanza cautelare emessa dalla Seconda Sezione Quater, sulla sospensiva promossa dalla Livata 2001 s.r.l. e appoggiata in giudizio dal Comune di Subiaco, contro gli atti della
E’ stata pubblicata ieri l’ordinanza cautelare emessa dalla Seconda Sezione Quater, sulla sospensiva promossa dalla Livata 2001 s.r.l. e appoggiata in giudizio dal Comune di Subiaco, contro gli atti della
Soprintendenza (e in particolare, il parere n. 19662 del 22.10.2015) con i quali era stato negato il nulla osta per la realizzazione, in località Monna dell’Orso, di una struttura temporanea ad uso ristoro per gli sciatori e con la quale era stata negata, di fatto, l’attività di noleggio di attrezzatura sportiva.
Il Tar, nonostante la fase cautelare, ha censurato duramente il diniego della Sovrintendenza esprimendo importanti principi giuridici:
- “l’impatto paesistico – di cui alla valutazione della Soprintendenza – relativo alla medesima struttura lignea” non è suscettivo di diverso apprezzamento” a seconda del tipo di attività che in essa si eserciti;
- “l’idoneità offensiva sotto il profilo paesistico - di cui alla valutazione della Soprintendenza – della modesta struttura lignea di mq. 6 (struttura per il ristoro degli sciatori), destinata ad essere rimossa entro il il 31 maggio 2016” desta qualche perplessità, “apparendo l’intervento (per la relativa temporanea collocazione) funzionale allo sviluppo di attività sportive ritenute compatibili con l’aspetto esteriore dei luoghi”;