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Frosinone,  causa maltempo rinviato il Festival degli sbandieratori. Attenzione agli incendi ed ai fuochi

Dopo aver preso visione dei bollettini sulle previsioni meteo relativi alla giornata di domenica 15 giugno, dai quali si rileva con certezza il verificarsi nella città di Frosinone di temporali e forte vento,

Dopo aver preso visione dei bollettini sulle previsioni meteo relativi alla giornata di domenica 15 giugno, dai quali si rileva con certezza il verificarsi nella città di Frosinone di temporali e forte vento, in particolare, nelle ore pomeridiane, il previsto “Festival degli sbandieratori” viene rinviato a data da destinarsi.

aggiornamento

A causa delle previsioni meteo che indicano temporali e forte vento per domenica 15 giugno, il Festival degli sbandieratori viene rinviato a domenica 22 giugno

Dopo aver preso visione dei bollettini sulle previsioni meteo relativi alla giornata di domenica 15 giugno, dai quali si rileva con certezza il verificarsi nella città di Frosinone di temporali e forte vento, in particolare, nelle ore pomeridiane, il previsto “Festival degli sbandieratori” viene rinviato a domenica 22 giugno.

ORDINANZA DEL COMUNE PER PREVENIRE GLI INCENDI E PER LA PULIZIA DEI FONDI INCOLTI

Sono stati presi importanti provvedimenti dall’amministrazione comunale con l’arrivo dell’estate, con apposita ordinanza, per prevenire gli incendi e per garantire la pulizia dei fondi incolti. In particolare si ordina:

Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato dal 15 giugno al 30 settembre 2014:

a) Il divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio.

b) Il divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc.

c) In deroga a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) l’uso del fuoco è consentito:

- per le operazioni di bruciatura di minime quantità di materiale vegetale di risulta da lavori di manutenzione del verde in condizioni ottimali, nelle giornate in assenza di vento, nelle prime ore del mattino e non oltre le ore 10:00 anti meridiane a condizione che il luogo su cui si esegue l’abbruciamento sia circoscritto ed isolato con mezzi efficaci per evitare il propagarsi del fuoco;

- per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o strutture similari, nelle aie nei giardini privati e condominiali, con le necessarie precauzioni per evitare il propagarsi del fuoco;

- per gli eventi di interesse sociale in occasione di festeggiamenti civili e religiosi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

1) Dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2014 si ordina:

d) Agli Enti gestori delle Ferrovie, delle Autostrade e delle strade di competenza Regionale e Provinciale, ai Proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili, ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale, alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio.

e) La eliminazione per una fascia di rispetto della profondità di almeno 5 metri di sterpaglie e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà.

f) Procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) per tutto il periodo primaverile ed estivo.

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

1. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore adeuro 155,00 e non superiore ad euro 624,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i..

2. Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000, n° 353.

3. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1., verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00, ai sensi dell’art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4. Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad euro 105,00 e non superiore ad euro 620,00, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 155,00.

Le importanti decisioni sono state adottate dall’amministrazione comunale poiché la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni e in quanto per il periodo 15 Giugno – 30 Settembre, la Regione Lazio ha dichiarato lo Stato di Massimo Rischio di incendi boschivi e/o di interfaccia, senza dimenticare che le condizioni meteorologiche, correlate all’abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi e che ciò può arrecare notevole danno per l’incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale. Senza dimenticare le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, responsabili della diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi e che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità a causa della incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami che sporgono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi, nonché i rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione posti lungo le strade e della segnaletica stradale verticale. Infine, si ricorda che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l’intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità.

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