rotate-mobile
Roma

Frosinone, la Savo evidenzia l’incompatibilità di Pompeo nel presiedere l’assemblea dei Sindaci per l’ATO 5

Il Sindaco di Torrice, Dott.ssa Alessia Savo scrive al presidente della Regione, al Presisidente della Provincia all’AATO FR5, Alla Procura Regionale del Lazio e ai Sindaci dei Comuni dell’AATO FR5 e p.c., All’ Avv. Raffaele Di Stefano, Garante...

Il Sindaco di Torrice, Dott.ssa Alessia Savo scrive al presidente della Regione, al Presisidente della Provincia all’AATO FR5, Alla Procura Regionale del Lazio e ai Sindaci dei Comuni dell’AATO FR5 e p.c., All’ Avv. Raffaele Di Stefano, Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato , Alla Consulta Regionale degli utenti e dei consumatori del SII ealle Associazioni componenti la Consulta, per informare della presunta incompatibilità del Presidente Pompeo di gestire l’assemblea dell’AATO che si deve tenere giovedì prossimo. per conflitto di interessi del Presidente della Provincia di Frosinone, Avv. Antonio Pompeo, a presiedere e coordinare le riunioni della Consulta d’Ambito e della Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale FR5. Procedimento della Corte dei Conti n. V2009/0455/PCC - P.R. Dr. Peccerillo

Egregi Signori,- Scrive la Savo-un attento esame della attuale compagine della Assemblea dei Sindaci e della Consulta dell’Autorità d’Ambito Territoriale della nostra Provincia mi induce a svolgere le considerazioni che seguono.

L’attuale Presidente della Provincia di Frosinone non può presiedere la Conferenza dei Sindaci poiché si trova in una condizione giuridica di incompatibilità e di conflitto di interessi,con Suo conseguente dovere di astenersi dalla partecipazione alle assemblee.

Questo deriva non solo dalla recente e nota riforma,a cagione della quale egli riveste il doppio ruolo di Sindaco di Ferentino e di Presidente dell’Ente, ma, ancor più,dai fatti che provvedo a descrivere.

Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale (cfr. ex multisCass., 18 maggio 2001, n. 6853; Cass. 28 dicembre 2000, n. 16205, su casi di conflitto di interessi relativi a titolari di cariche pubbliche).

I fatti salienti

In data 17 aprile 2012, l’allora Presidente p.t. della Provincia e dell’AATO5, notificò (a seguito di impulso della Procura Regionale della CC) ad una serie di amministratori locali, tra cui l’Avv. Pompeo in proprio e n.q. di Assessore del Comune di Ferentino (in quanto delegato dall’allora Sindaco a partecipare all’assemblea), un atto di diffida e messa in mora,teso all’interruzione della prescrizione, in relazione ad un procedimento di danno erariale inerente la deliberazione della conferenza dei Sindaci del 27.2.2007 n. 4 (con cui venne liquidata a favore del gestore del SII la somma di €10.700.000,00, relativa alla nota transazione).

Emerge da tale atto di messa in mora che è pendente presso la Procura della Corte dei Conti del Lazio una procedura, n. V2009/0455/PCC, relativa al danno erariale causato dai membri dell’assemblea che decise di attribuire la ingente somma ad Acea Ato 5 spa.

La conseguenza della litispendenza di tale fascicolo è che l’attuale Presidente non può e non deve presiedere né la Consulta né la Assemblea dei Sindaci per un evidente obbligo di astensione per incompatibilità e conflitto di interesse.

Qualora, al contrario, ciò non avvenisse si deliberebbero degli atti nulli con conseguente danno per la collettività. Le norme che impediscono la partecipazione alle assemblee

Art. 63 TUEL

La norma stabilisce che è incompatibile a svolgere la propria carica il soggetto che abbia una lite pendente nei confronti dell’ente. Ebbene, il procedimento di danno sopra indicato rappresenta certamente una lite con l’AATO 5. Le scelte, intraprese o da intraprendere, da parte di un soggetto imputato in un giudizio di danno saranno certamente improntate a dimostrare e consolidare le scelte precedenti oggetto di sindacato e quindi condizionate in ogni modo dagli eventi accaduti.

Art. 78 TUEL

La norma contenuta nell’articolo del D. Lgs 267 del 2000 impone comedoveredell’amministratore quello di trovarsi in una condizione giuridica che consenta l’imparzialità di giudizio ai fini della buona amministrazione. E’ pertanto obbligo dell’amministratore astenersi laddove ci siano decisioni che anche astrattamente riguardano interessi propri.

L’art. 78 TUEL è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. C.d.S. 2004 n. 5486\03; 1998 n. 1291).

Anche qui giova sottolineare che non vi è garanzia alcuna che le scelte operate siano esenti dal tentativo di agire per la sanatoria e l’obliterazione delle scelte precedenti. D’altronde non può sottacersi che la Provincia e l’AATO 5 hanno in corso giudizi con il gestore relativi alla transazione e che, però, la gestione di tale contenzioso è, allo stato, nella mani di chi ha -al contrario- votato a favore della transazione ed ha interesse a che venga valutata in maniera positiva quella scelta che fu compiuta. Ecco, allora, che emerge con chiarezza il conflitto tra l’interesse pubblico primario che subisce influenze da parte dell’interesse privato di natura secondaria.

Volendo tralasciare motivi di responsabilità politica e deontologica legati anche alla professione svolta e, comunque,alla imparzialità edal buon andamento dell’amministrazione, è regola generale del nostro ordinamento giuridico, infatti, quella che vuole che i soggetti interessati si astengano dalla partecipazione alla discussione ed all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica.

I principi giurisprudenziali che indicano l’obbligo di astensione

I dettati normativi sono corroborati da coriacei principi giurisprudenziali.

L’obbligo di astensione è una regola di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli interessati alla discussione e all'approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza (in questi termini, si confronti C.d.S. 2007sent. n. 3385).

Una radicata tradizione giuridica di diritto amministrativo, che abbraccia una nozione concettuale estesa di astensione, quale immediato portato di principi costituzionali di imparzialità e buon andamento,fa sì che gravi sul soggetto in conflitto di interessi, oltre all'obbligo di astenersi dal votare, quello di allontanarsi dall'aula perché la sola presenza può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri ( cfr. Tar Liguria, sez.I, sent. n. 1650 del 2003e n. 818 del 2004) tanto più in un caso, come quello che ci occupa, in cui Egli presieda l’assemblea e sia anche Sindaco di uno dei comuni più grandi.

Ecco allora che l’esposizione dei fatti all’interno dell’assemblea, l’argomentazione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione da assumere e le scelte politiche, tecniche ed amministrative del soggetto che si trovi in posizione di conflitto ed incompatibilità possono non essere scevre da interessi o condizionamenti ma, comunque, non garantiscono alla collettività l’imparzialità e la trasparenza che devono essere alla base della buona amministrazione.

E’ noto, infatti, che nella giurisprudenza del C.d.S. la partecipazione alla discussione, prodromica al voto, del soggetto che avrebbe dovuto astenersi, potrebbe in astratto averne influenzato l'esito e rende nulla la deliberazione a prescindere dal merito della decisione (in tal senso, C.d.S., 2008 n. 2970).

Come emerge dal tenore letterale dell'art. 78 TU e dalla sua ratio, la regola giurisprudenziale generale è che l'amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia (C.d.S. 2008 , n. 2970).

La regola della astensione deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il soggetto interessato, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera (C.d.S. 2008 n. 2970e 2011 n. 693).

Sulla richiesta di astensione

In difetto sui provvedimenti da adottare

Posto che il dovere di astensione dell’amministratore locale sussiste a prescindere dal mancato raggiungimento del risultato sperato, risultando sufficiente che la determinazione da adottare appaia idonea anche solo potenzialmente a minarne l’imparzialità ( C.d.S. 2013 n. 6177)si chiede che il Presidente della Provincia di Frosinone e Sindaco del Comune di Ferentino si astenga dal partecipare alle assemblee ed alle votazioni della Consulta e della Conferenza dei Sindaci.

In difetto sarà necessario un intervento degli Enti preposti teso a tutelare gli interessi della collettività.

Nella materia che ci occupa, infatti, l’esperienza ha insegnato che ogni errore deliberativo si ripercuote direttamente sulla collettività ed in particolare sulle fatture del canone costringendo il gestore alla restituzione di importi o alla esazione di arretrati, creando scompiglio nelle economie familiari ed impedendo all’utente di percepire le modalità della applicazione del canone.

Peraltro a seguito della presente esposizione dei motivi di fatto e di diritto che impongono l’obbligo di astensione, è evidente che la violazionedi tale dovere porrebbe in essere anche reati propri e comuni, per i quali si pone riserva di comunicazione alle autorità competenti.

Nell’auspicare pertanto che, nel rispetto dell’interesse superiore dei cittadini della Provincia, il presidente Pompeo compia la scelta corretta e ponderata che implicala sua astensione dal partecipare alle assemblee, ringrazio per la attenzione posta ai miei argomenti.

Antonio Pompeo

D.ssa Alessia Savo

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Frosinone, la Savo evidenzia l’incompatibilità di Pompeo nel presiedere l’assemblea dei Sindaci per l’ATO 5

FrosinoneToday è in caricamento