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Frosinone, sono mancate le condizioni di sicurezza  afferma il comandante della Polizia Locale  Col. Donato Mauro per far svolgere il rally

Al fine di contribuire ad una corretta e completa informazione in merito al mancato svolgimento della competizione Rally di Frosinone si ritiene opportuno fornire le seguenti delucidazioni.

Al fine di contribuire ad una corretta e completa informazione in merito al mancato svolgimento della competizione Rally di Frosinone si ritiene opportuno fornire le seguenti delucidazioni.

A mente di quanto disposto dall’art. 9 del Codice della Strada, le competizioni motoristiche su strade pubbliche sono vietate, salvo autorizzazione che è rilasciata, sentita la federazione sportiva nazionale competente, dall’Ente proprietario della strada all’esito di una procedura articolata in più fasi e nella quale intervengono più enti tra i quali il CONI, che si esprime per il tramite delle proprie federazioni sportive ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono chiamati a rilasciare i propri pareri e nulla osta.

Il 4° comma dell’art. 9 del Codice della Strada, inoltre, recita testualmente: “L’autorizzazione all’effettuazione della competizione, di competenza dell’Ente proprietario, è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti ed all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle Infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori”.

Per lo svolgimento del 1° Rally Città di Frosinone, la società sportiva organizzatrice affiliata alla federazione sportiva nazionale, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla vigente normativa con cui sono state portate a completamento le fasi afferenti i profili amministrativi della procedura.

Per il completamento delle verifiche tecniche, però, è necessario che l’ispezione del circuito avvenga quando tutte le installazioni e le attrezzature siano state poste in opera e sia, quindi, possibile la verifica in concreto circa l’adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Il circuito di gara aveva ottenuto una preventiva omologazione da parte della Federazione sportiva competente, che nel caso di specie è l’Automobile Club d’Italia ed il collaudo tecnico preventivo da parte del Comune, che è risultato favorevole in ordine all’idoneità infrastrutturale del tracciato stradale. Con i relativi atti sono state dettate le prescrizioni afferenti le installazioni e le attrezzature da porre in opera e le misure da adottare necessarie a garantire il rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti.

In fase di visita ispettiva finale, effettuata dal sottoscritto e dal tecnico collaudatore del comune congiuntamente all’ispettore delegato dell’ACI ed al Direttore di Gara è risultato che diverse prescrizioni imposte dall’organismo federale sportivo e dal Comune non erano state ottemperate. Pertanto, non è stato possibile consentire lo svolgimento della competizione in quanto il circuito, così come allestito dagli organizzatori, non presentava le necessarie condizioni di sicurezza, che è doveroso ribadire, costituiscono condicio sine qua non legislativamente sancita per l’effettuazione di qualsiasi competizione motoristica.

Il Dirigente Comandante Col. Dott. Donato Mauro

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