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Trasporti, avviso ai pendolari a seguito dei treni in ritardo o soppressi improvvisamente

A seguito dei treni soppressi e in ritardo nella giornata del 1° Ottobre sulla famigerata linea Cassino-Roma che ha coinciso con lo sciopero dei trasporti e a seguito delle sentenze emesse dai Giudici di Pace e dalla Cassazione,

A seguito dei treni soppressi e in ritardo nella giornata del 1° Ottobre sulla famigerata linea Cassino-Roma che ha coinciso con lo sciopero dei trasporti e a seguito delle sentenze emesse dai Giudici di Pace e dalla Cassazione, sarebbe opportuno che i Comitati Pendolari del Lazio, con l’assistenza di un legale, raccogliendo le prove dei treni soppressi e in ritardo ingiustificato, avallati dal Capostazione in arrivo, possano essere inseriti in una azione giudiziaria collettiva per le mancate coincidenze con i pullman di interscambio, e per i danni materiali e morali subiti dai lavoratori e dai studenti.

Secondo la recente sentenza, emessa recentemente dal Giudice di Pace di Roma Gabriele Longo, a favore dell’Avv. Andrea Mannino, che nell’ottobre 2009 aveva perso il volo per Malpensa a causa del ritardo non annunciato del treno delle ore 8,06 per raggiungere l’aeroporto Leonardo da Vinci, Trenitalia è stata condannata a rimborsare il prezzo del biglietto aereo che aveva acquistato (€ 153,95), il mancato compenso professionale (€ 750,00), e le spese di giudizio (€ 1.132,23) per un totale di € 2.337,82 lo sapete il perché?

Perché il professionista pur avendo obiliterato il biglietto alla stazione di Roma Trastevere alle ore 8,06, non è stato avvisato dell’esistenza del ritardo del treno e della sua consistenza per Fiumicino. Trenitalia, anche se molto probabilmente impugnerà come al solito la sentenza davanti al Tribunale di Roma è stata costretta a risarcire il professionista e a pagare le spese di giudizio.

Finora avevano un bonus di risarcimento solamente i viaggiatori che utilizzavano EUROSTAR o Intercity che arrivassero a destinazione con un ritardo di oltre 30 minuti. Ora non più. Questa sentenza emessa del Giudice di Pace di Roma a favore del professionista Mannino si aggiunge:

-alla sentenza 16945 emessa dalla Terza Sezione Civile la Corte di Cassazione che aveva convalidato la decisione del Giudice di Pace di Roma che nell’ottobre 2000 aveva ordinato a Trenitalia di rimborsare a due impiegate il prezzo del biglietto aereo che avevano dovuto acquistare nuovamente, per un importo di un milione e 200 mila delle vecchie lire. Le due impiegate dovevano partire per lavoro il 24 Novembre 1999 per Bruxelles con il volo Alitalia delle 9,15. Il volo venne perso per colpa del ritardo del treno navetta arrivato alla stazione di Fiumicino alle ore 8,56 anziché alle 8,18, come previsto da orario ferroviario.

-alla sentenza emessa nel 1999 dal Giudice di Pace di Venezia, che si era espresso su un caso in cui i ritardi assumevano addirittura il carattere della regolarità, ritenendo le Ferrovie dello Stato colpevoli di inadempienza relativamente al contratto stipulato con l’utente (sentenza n°10/99, pubblicata il 9/2/1999). Con detta sentenza il professore Alessandro Gozzo, pendolare, difeso dagli avvocati Antonio Romeo e Andrea Bordignon, ha ottenuto un risarcimento di 20.317 delle vecchie lire che, per quanto irrisorio, confortava i pendolari nell’adire la via del Giudice di Pace per ottenere giustizia.

La sentenza del Giudice di pace di Venezia ha fatto da paio a quella emessa dal Giudice di pace di Roma che ha dato ragione ad un avvocato civilista di Fondi, pendolare, abbonato a Metrebus per la tratta Roma-Fondi, difeso dall’avvocato Maria Cialone.

Secondo il Giudice di Pace di Roma, Trenitalia, aveva violato l’art. 1678 del codice civile, che regola i rapporti contrattuali dei servizi di trasporto.

A seguito di quanto sopra sarebbe bene, diciamo i pendolari, che TRENITALIA si mettesse in riga portando la qualità del servizio a livelli accettabili.

Giorgio Alessandro Pacetti ex Presidente della Consulta dei Comitati Pendolari del Lazio

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