Avviso ai creditori dal Comune di Torrice
Organo straordinario di liquidazione (nominato con D.P.R. del 4 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n. 267/2000)
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/07/2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Torrice (FR);
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona del Dott. Mario VICARETTI, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 24 ottobre 2023 il suddetto decreto è stato regolarmente notificato al dott. Mario VICARETTI;
Visti:
- il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 26 ottobre 2023 d’insediamento presso il Comune di Torrice;
Considerato che - ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - l’Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all'Albo pretorio del Comune, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;
INVITA
chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2022 (art. 252, comma 4, del D. Lgs. n 267/2000) a presentare, mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, o a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo osl@pec.comune.torrice.fr.it, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio del Comune - e pertanto entro il 29 dicembre 2023 –un’istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
- generalità o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo;
- oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Torrice per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2022;
- importo complessivo del credito;
- importo del credito distinto per capitale e accessori, se dovuti;
- indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
- idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;
- eventuali cause di prelazione;
- eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Torrice (prov. Frosinone).
Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Torrice (FR) all’indirizzo
www.comune.torrice.fr.it. La stessa può essere ritirata anche direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, nei giorni lavorativi.-
AVVERTE CHE
SONO AMMISSIBILI ALLA LIQUIDAZIONE:
a. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31/12/2022;
b. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
c. i debiti derivanti da transazioni, che saranno compiute dall'Organo straordinario di liquidazione.
COME DISPOSTO DALL'ART. 248, CO. 2 E SEGG., DEL D.LGS. N. 267/2000:
- dalla data della dichiarazione di dissesto (31 luglio 2023) e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge;
- dalla data della deliberazione di dissesto, e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Il Commissario straordinario di liquidazione Dott. Mario VICARETTI