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Sabato, 20 Aprile 2024
Economia

Le Reti di Imprese si aprono ai professionisti

Buone opportunità anche per la Ciociaria

Abbiamo trattato spesso nelle pagine di questo quotidiano on-line l’argomento delle reti di imprese e questa volta riprendiamo il tema delle reti in quanto il legislatore ha recentemente apportato un’importante novità in favore dei liberi professionisti: dai medici agli avvocati, dagli ingegneri, architetti e geometri ai giornalisti, dai commercialisti e ragionieri agli agronomi ecc.

La legge sul lavoro autonomo

Infatti, con la legge di riordino sul lavoro autonomo (articolo 12, comma 3, della legge n. 81/2017), a partire dal 14 giugno u.s.,tutti i soggetti che svolgono attività professionali, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, possono costituire reti di esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, della legge istitutivadel 9 aprile 2009, n. 33. Fino all’entrata in vigore della normativa sul riordino delle libere attività autonome, dunque, era preclusa ai professionisti l'opportunità di sottoscrivere un contratto di rete, a meno che non avessero prima costituito una Società tra professionisti (Stp).        

La norma entrata da poco tempo in vigore, nel colmare un vuoto legislativo, permette anche ai professionisti, così come già avviene per le imprese, una volta costituitisi in rete,di partecipare ai bandi e di concorrere all’assegnazione di incarichi ed appalti privati. L’effetto delle novità introdotte dalla legge sul lavoro autonomo è quello di sviluppare networking in modo molto semplice e flessibile, di aggregarsi ad altri soggetti per attuare con essi un progetto comune.   

Il tutto attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, ossia di uno strumento che si adatta a svariate necessità, nato per le imprese con la Legge istitutiva n. 33/2009, per aiutarle a collaborare nonché ad essere più innovative e competitive sul mercato. I partners possono collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni di varia natura, o esercitare insieme una o più attività economiche, attingendo alle specifiche competenze dei partecipanti alla rete.

La particolarità è che ciascun componente della rete mantiene la propria autonomia e indipendenza.    Ivantaggiche i professionisti possono ottenere consistono, da un lato, in un contenimento dei costi di gestione e, dall’altro, nel potersi procurare ulteriori opportunità di lavoro come gli appalti di grandi imprese, che per la loro complessità necessitano dell’apporto di una pluralità di professionisti.

Le reti che non danno vita a un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli professionisti partecipanti, si presentano forse come lo strumento più adatto ai piccoli studi professionali, soprattutto per i costi contenuti. Le reti si trovano in una posizione intermedia tra lo studio professionale individuale e il consorzio. Nel valutare l’opportunità di stipulare un contratto di rete per condividere un programma comune occorre tenere presente che si deve trattare di una collaborazione di carattere strategico finalizzata a obiettivi di innovazione e aumento della capacità competitiva. Il “Modello Rete” può essere pertanto lo strumento adatto per sperimentare sinergie comuni tra professionisti che intendono procedere verso forme aggregative stabili basate sulla stipula di un solido e strutturato contratto di rete.

Il contratto di rete         

Con la sottoscrizione di un contratto di rete, infatti, i soggetti retisti si impegnano a collaborare, ciascuno in un certo ambito di propria competenza, per sviluppare un programma comune sulla base di diritti ed obblighi, nonché di una progettualità condivisa. Tre sono le strade alternative da poter percorrere per stipulare un contratto di rete:                                        

- la redazione di un atto pubblico da parte di un notaio;                              

- la redazione di una scrittura privata, in cui la presenza del notaio serve solo per l'autenticazione delle firme dei partecipanti alla rete;       

- la redazione informatica di un atto in conformità del “Modello Standard Tipizzato” da sottoscrivere con firma digitale dai professionisti partecipanti.                        

Stipulato il contratto di rete, si passa poi alla iscrizione nella Sezione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio presso cui è iscritto ciascun professionista partecipante alla rete medesima.In pratica, chi aderisce alla rete mette nero su bianco quali saranno i rapporti di collaborazione, quali i tempi, quali gli impegni di ciascuno, quali gli investimenti da mettere in campo, come realizzare e attuare il programma comune, le regole per l'assunzione delle decisioni e quant’altro necessiti in prospettiva, tenendo presente che la rete non è un Istituto disciplinato dal Codice Civile, per cui, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, non si possono risolvere eventuali problematiche insorte successivamente.
 

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