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Sabato, 20 Aprile 2024
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Tar: la Regione Lazio non può ordinare a Roma di individuare la discarica. Neanche alla Provincia di Frosinone

Accolto il ricorso di Roma Capitale contro l’ordinanza emanata da Zingaretti per evitare l’interruzione del servizio di gestione dei rifiuti. Anche l'amministrazione provinciale, pertanto, non sarebbe tenuta a indicare le aree idonee per un nuovo sito

Il Tar del Lazio, come riporta RomaToday.it, ha accolto il ricorso di Roma Capitale contro l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio per evitare l’interruzione del servizio di gestione dei rifiuti. La sentenza annulla la parte del provvedimento con cui il presidente Nicola Zingaretti ha imposto al Campidoglio l’indicazione di una nuova discarica. Si sancisce così l’impossibilità da parte della Regione di imporre la pianificazione richiamando “situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”. Quindi con la classica ordinanza contingibile e urgente.

Pertanto, in base allo stesso principio giuridico, verrebbe accolto anche un potenziale ricorso della Provincia di Frosinone, chiamata anch’essa a indicare i potenziali siti tra cui selezionare quello in cui realizzare un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Fino al 30 giugno 2021, in ogni caso, continueranno a essere trasferiti a Viterbo e Civitavecchia per via dell’esaurimento del quarto invaso e del mancato ampliamento di Roccasecca. I sindaci di Frosinone, Civitavecchia e Viterbo si sono già ribellati invocando un commissariamento della gestione dei rifiuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Mentre la Provincia, per non procedere direttamente a scelte impopolari, ha incaricato il Politecnico di Torino di individuare le aree idonee.    

Zingaretti: "Roma rischia di essere invasa dai rifiuti, informerò il Governo"

“La sostanza non cambia - commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - il Tar conferma chiaramente che Roma non ha un piano impiantistico, non ha indicato i siti dove collocare gli impianti e non sa dove portare i rifiuti che produce. Su questo il Tar rileva a chiare lettere l'omissione da parte del Comune affermando la mancanza, cito la sentenza, di "un piano impiantistico volto a garantire l'autosufficienza nel trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti del Sub-ATO di Roma Capitale".

"Il Tar quindi eccepisce alla regione esclusivamente l’idoneità nell’uso dell'ordinanza per affrontare il problema e indica invece la necessità di utilizzare gli strumenti ordinari "In caso di omessa adozione da parte delle Province e dei Comuni di atti obbligatori" previsti dalla normativa. Come ho già detto non viene assolutamente contestata la sostanza dell’ordinanza. Come Regione, attraverso il lavoro di questi mesi, anche con le ordinanze adottate che hanno evitato l’accumularsi dei rifiuti in strada e il conseguente pericolo sanitario, abbiamo provato in sinergia con le altre istituzioni locali a risolvere l'emergenza rifiuti della capitale".

"Ora la situazione sta diventando gravissima: Roma rischia di essere invasa  dai rifiuti perché Regioni e Comuni che accolgono già i rifiuti romani, dopo la scadenza del 30 giugno non intendono ricevere ulteriori conferimenti. Il rischio emergenza per la Capitale dunque si ripropone ancora una volta e diventa sempre più drammatico perché, lo ripeto, in assenza di soluzioni credibili da parte di Roma Capitale e della Città Metropolitana rischiamo che nessuno sia più disponibile a ricevere i rifiuti di Roma. Per salvare la capitale procederemo in via ordinaria con le indicazioni presenti nella sentenza, ma già oggi informerò il Governo del pericolo che corre Roma”.

Cosa dice la sentenza del Tar del Lazio

Leggendo la sentenza si comprende come se c'è un'emergenza questa non può essere sanata, nell'immediato, dalla pianificazione. In pratica: se è vero che a Roma mancano gli impianti per la gestione dei rifiuti, l'ordinanza è lo strumento sbagliato per imporne al Comune la realizzazione. E per questa incongruenza nei fatti l'atto è sbagliato e quindi il ricorso del Comune va accolto.

Zingaretti non poteva ordinare la pianificazione

Si legge nella sentenza: "L'ordinanza contingibile è urgente ex art. 191 citato ha un contenuto normativamente prestabilito, potendo solamente 'consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti' e non potendo, invece, essere impiegata per altre finalità- si legge nella sentenza breve- di conseguenza il potere extra ordine ma in esame non può essere utilizzato per disporre un'attività di tipo pianificatorio, consistente nella redazione - pur doverosa e allo stato mancante, anche alla luce del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato il 5.8.2020 - di un piano impiantistico volto a garantire l'autosufficienza del trattamento, trasferenza e smaltimento del rifiuti del sub-Ato di Roma Capitale, come accaduto nel caso di specie"

Perché l'ordinanza non può imporre la pianificazione

Il Tar spiega il perché Zingaretti con l'ordinanza non poteva imporre la pianificazione: "L’adozione di un provvedimento programmatorio e pianificatorio, volto a definire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti, non integra, infatti, una speciale e temporanea “forma di gestione dei rifiuti”, necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile". Parafrasando e con un ragionamento con pianificazione avvenuta: anche indicando la discarica, il Comune non avrebbe sanato l'emergenza che rendeva necessaria l'ordinanza per "situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente" e quindi il commissariamento. Quindi, per questo, l'atto della Regione non è corretto. 

Il Tar, spiegando l'erronea scelta del provvedimento da parte della Regione, spiega che "la complessa attività di gestione del corretto ciclo dei rifiuti richiede un’attività sinergica ad opera di tutti gli Enti preposti alla cura degli interessi del settore". 

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