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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica

Valmontone, la vicenda del comandate dei vigili torna ad animare il consiglio e Miele fa un esposto alla Corte dei conti

E’ di queste ore la notizia che 4 consiglieri comunali di Valmontone Attiani, Petrucci, De Stefano e Matrigiani hanno protocollato la richiesta per la convocazione del consiglio comunale, che comunque entro fine mese deve

E’ di queste ore la notizia che 4 consiglieri comunali di Valmontone Attiani, Petrucci, De Stefano e Matrigiani hanno protocollato la richiesta per la convocazione del consiglio comunale, che comunque entro fine mese deve

approvare il bilancio previsionale, per discutere di nuovo sull’animosa vicenda del reintegro del comandate della Polizia Locale Paolo Chialastri (in una nota le dichiarazioni del sindaco su questa vicenda). Una storia che va avanti da quasi 15 anni e che a fine gennaio ha avuto un epilogo (per il momento, sembrerebbe, momentaneo) con l’approvazione di una delibera in cui venivano riconosciuti al Chialastri oltre 260 mila euro. I 4 consiglieri chiederanno ai loro compagni di banco se in autotutela siano disposti a fare un passo indietro su questa decisione in quanto ci sarebbero gli estremi per invalidare il tutto. Inoltre, sempre nella stessa seduta i 4 consiglieri chiederanno spiegazioni sull’attuale immobilismo del centro sociale anziani (commissariato da quasi un anno) e sul gemellaggio, una volta orgoglio di questo paese, fermo al palo del giorno dell’elezione a sindaco di Laberto latini.

Sempre in questi giorni l’ex primo cittadino Angelo Miele ha fatto un esposto molto dettagliato alla corte dei conti, che vi mettiamo di seguito, nel quale chiede un’attenta valutazione di ipotesi di danno erariale. Come se non bastasse a complicare ulteriormente la vicenda è arrivata la notizia che l’attuale comandate della Polizia Locale ha fatto ricorso al TAR dopo il reintegro di Chialastri che è andato a coprire il suo posto.

Di seguito l’esposto alla Corte dei Conti: Io sottoscritto Angelo Miele…..espongo alla Spettabile Procura Regionale Lazio i fatti che seguono, appresi anche in relazione alla carica di Sindaco del Comune di Valmontone che ho ricoperto nel periodo dal 1997 al 2007.

Nei fatti che si narrano, ad avviso dello scrivente, è riscontrabile una grave vicenda di danno erariale che è stato procurato, ed è in corso di realizzazione, alla amministrazione comunale della Città di Valmontone.

1.Con atto notificato in data 25-3-2000 il Comune di Valmontone contestava al dipendente Paolo CHIALASTRI (nato a Valmontone il 10/1/1952), un (primo!) addebito disciplinare per gravi mancanze nell’espletamento delle funzioni attribuitegli di Comandante del Corpo dei VV.UU. del Comune di Valmontone, disponendo contestualmente la sospensione cautelativa dal servizio (con nota in data prot. 5308/99) e l’affidamento delle funzioni di Comandante al “vice” sig. D’EMILIA Giuseppe (si veda la nota del Comune di Valmontone - Ufficio del Personale prot. 5391 in data 27.03.2000, sub. doc. n.1 che si allega al presente esposto).

2.Con successiva comunicazione di servizio del 15.06.2000, prot. 10189 (doc. n.2) il Comune di Valmontone disponeva il temporaneo collocamento del sig. Paolo CHIALASTRI presso il Dipartimento II- Tecnico Ambientale.

A seguito di istanza dello stesso sig. Paolo CHIALASTRI, il Comune di Valmontone con ordine di servizio del 22.06.2000, prot. 10618, concedeva al medesimo il TRASFERIMENTO presso il Dipartimento IV, Qualità della Vita – Ufficio Biblioteca Com.le (doc. n.3).

3.All’esito del primo procedimento disciplinare di cui al punto “1” che precede, il Comune di Valmontone con nota del Direttore Generale in data 2.06.2000, prot. 9235 irrogava al sig. Paolo CHIALASTRI la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per 7 giorni, senza diritto alla retribuzione.

4.Il sig. Paolo CHIALASTRI avanzava ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro per contestare la sospensione dal servizio e la rimozione dalle funzioni dirigenziali di Comando del Corpo dei VV.UU. del Comune di Valmontone, disposto nel corso del (primo!) procedimento disciplinare richiedendo espressamente di essere reintegrato nelle funzioni di Comandante della Polizia locale di Valmontone.

Come comunicato con lettera 16-9-2000 dall’Avv. Adriano Perica (doc. n. 4), incaricato dal Comune per la difesa in tale procedimento, il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso del Sig. Chialastri.

L’esponente non è in possesso degli atti di tale procedimento ma potranno essere reperiti presso l’amministrazione Comunale (ricorso del sig. CHIALASTRI, memoria difensiva del Comune di Valmontone, sentenza).

Com’è di tutta evidenza, la sentenza del Tribunale di Velletri rigettando la domanda volta alla reintegrazione nelle funzioni di Comandante dei VV.UU. del Comune di Valmontone, riteneva legittimi gli atti dell’amministrazione comunale che a seguito del (primo) procedimento disciplinare aveva trasferito il dipendente (peraltro anche a richiesta dello stesso CHIALASTRI) ad altra struttura. In definitiva, per effetto di tale sentenza (passata in giudicato per non essere stata appellata dal CHIALASTRI) doveva ritenersi consolidata e non più contestabile la rimozione del CHIALASTRI dalle funzioni di Comandante del corpo dei VV.UU. e l’assegnazione ad altro ruolo.

5.Con nota 14.06.2000 prot. 10032 il Comune di Valmontone con atto del Direttore Generale contestava ulteriore addebito disciplinare al sig. CHIALASTRI per l’assenza di oltre 30 giorni dal servizio. Tale contestazione, come si evince dalla cronologia dei fatti narrati, non era più inerente alle funzioni di Comandante del corpo dei VV.UU. già revocata fin dal 25.03.2000, bensì riguardavano la nuova posizione attribuita al CHIALASTRI a seguito della prima sanzione disciplinare.

Il CHIALASTRI impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro che rigettava il ricorso.

L’appello proposto dal CHIALASTRI, invece, veniva accolto con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 11.06.2007 (doc. n. 5) che, dichiarata l’illegittimità del licenziamento disponeva la reintegrazione del CHIALASTRI “nel posto di lavoro”, con condanna all’amministrazione comunale al risarcimento dei danni mediante pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione.

L’esponente non è in possesso della motivazione di tale sentenza, che sarà facilmente reperibile presso gli uffici comunali, ma avendola letta a suo tempo ricorda che il licenziamento veniva annullato non per l’assenza dell’addebito contestato, bensì per irregolarità formali del procedimento disciplinare che aveva dato luogo alla sanzione espulsiva.

6.A seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, il Comune di Valmontone disponeva il pagamento in favore del CHIALASTRI della complessiva somma di €. 223.377,19 (si veda deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 22.10.2007, sub. doc.n. 6).

Inoltre, sempre in ottemperanza all’ordine del giudice, il Comune con nota prot. 17228/07 invitava il CHIALASTRI a riprendere servizio e, a seguito di tale invito, con “verbale” in data 17.09.2007 (doc. n. 7) nel contraddittorio delle parti si dava atto che il CHIALASTRI richiedeva di essere reintegrato nel posto di Comandante dei VV.UU. e il Direttore Generale del Comune di Valmontone faceva presente che la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva annullato il licenziamento non si era affatto pronunciata sulle vicende precedenti al licenziamento stesso ovvero al trasferimento del CHIALASTRI dall’ufficio Vigili a quello Tecnico e da quello Tecnico a quello della Pubblica Istruzione- Ufficio Biblioteca che era stato disposto nell’ambito del primo procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione dal servizio per 7 giorni e che, quindi, il CHIALASTRI doveva essere reintegrato nel posto effettivamente ricoperto all’atto del licenziamento annullato.

Il Sindaco pro-tempore con nota in data 4 settembre 2007 prot. 17228, in ottemperanza della sentenza, disponeva la reintegrazione del CHIALASTRI nel posto di lavoro ricoperto all’atto del licenziamento annullato, ovvero presso il settore Pubblica istruzione – Ufficio Biblioteca.

7.Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro notificato al Comune di Valmontone in data 17.11.2012 (doc. n. 8) il sig. Paolo CHIALASTRI lamentando essenzialmente di non essere stato reintegrato nel posto di Comandante del Corpo dei VV.UU. a seguito della più volte citata sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11.06.2007. ha dedotto di essere stato applicato ad un diverso posto di lavoro implicante funzioni di livello inferiore e, conseguentemente, ha avanzato domanda volta a conseguire il danno per differenze retributive nonché per danno biologico, esistenziale e morale da “demansionamento”.

In tale giudizio si costituiva tempestivamente il Comune di Valmontone, con il patrocinio dell’avv. Adriano Perica, con memoria difensiva depositata il 17.10.2012 (doc. n. 9) che contestava la domanda sotto vari profili, ritenendola inammissibile e comunque infondata.

In particolare, per quello che qui più interessa, il Comune di Valmontone oltre a sostenere in generale la discrezionalità dell’ente nel conferimento delle funzioni dirigenziali, rilevava che era stata data piena esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11.06.2007 essendo stato reintegrato il CHIALASTRI nel posto di lavoro dallo stesso occupato al momento del licenziamento, ovvero nel posto individuato presso il settore Pubblica Istruzione, ufficio Biblioteca attribuito al CHIALASTRI prima del licenziamento. Concludeva, pertanto, il Comune di Valmontone che non sussisteva alcun “demansionamento” e conseguentemente alcuna legittima pretesa di risarcimento per danno patrimoniale, biologico ed esistenziale.

8.Il Consiglio Comunale della Città di Valmontone con deliberazione del 28.01.2015, atto n. 3 (doc. n. 10) approvava “l’ipotesi di atto transattivo tra l’Amministrazione Comunale e il dipendente Paolo CHIALASTRI” nell’ambito del procedimento RG 5528/2011 pendente innanzi al Tribunale di Velletri che, essenzialmente, prevede l’erogazione in favore dello stesso CHIALASTRI della somma di €. 261.053,76.

In tale deliberazione non viene chiarito in quale sede e da chi è stata formulata l’ipotesi transattiva che viene recepita. Tuttavia, dal resoconto degli interventi nel corso dell’adunanza del Consiglio Comunale del 28-1-2015 allegato alla stessa deliberazione (doc. n. 10) si rileva che l’attuale Sindaco Sig. Alberto Latini nel corso del suo intervento riferisce che essendo comparso personalmente all’udienza del 18-12-2014 dinanzi al Tribunale di Velletri aveva segnalato al Giudice che l’amministratore aveva già indicato in € 261.000,00 l’importo della transazione nell’ambito della “delibera di Consiglio Comunale che avevamo già predisposto nel Consiglio Comunale precedente”.

9.Ad avviso dell’esponente, la deliberazione consiliare avente ad oggetto la volontà di transigere la lite pendente mediante il riconoscimento in favore del CHIALASTRI della somma di €. 261.053,76, costituisce un ingiusto “regalo” in favore di detto dipendente e la deliberazione è stata adottata senza che sia stato congruamente valutata l’utilità di tale transazione per l’amministrazione comunale.

Valgano le seguenti osservazioni:

a)stante le delicatezza della questione l’amministrazione comunale avrebbe dovuto acquisire quantomeno un parere legale sulla prevedibilità dell’esito del giudizio, considerato che gli amministratori, salvo prova contraria, non hanno perizia tecnico-legale. Solo all’esito di siffatto parere, non raccolto, l’amministrazione avrebbe potuto valutare l’opportunità e utilità, o meno, della transazione;

b)il Comune di Valmontone costituendosi in giudizio con la memoria difensiva e con il patrocinio dell’avv. Adriano Perica aveva sostenuto l’assoluta infondatezza (e addirittura la inammissibilità) delle domande avanzate dal CHIALASTRI e, pertanto, è da ritenere che tali conclusioni rassegnate dall’amministrazione fossero basate su un attento esame e parere dello stesso avv. Adriano Perica;

c)non occorre particolare perizia tecnico-legale per rilevare che a norma dell’art. 18 L. 300/70 a seguito dell’annullamento del licenziamento il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, con la conseguenza che (come sostenuto dallo stesso Comune con la memoria difensiva) poiché il CHIALASTRI a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11.06.2007 era stato reintegrato nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, non si poteva parlare in alcun modo di “demansionamento”;

d)la rimozione del CHIALASTRI dalle funzioni di Comandante del Corpo dei VV.UU. (e il conseguente trasferimento ad altro ruolo) era avvenuta nell’ambito e all’esito del primo procedimento disciplinare, così che la riconosciuta illegittimità del secondo procedimento disciplinare non incideva in alcun modo sugli atti compiuti nel primo procedimento disciplinare (revoca delle funzioni di Comandante dei VV.UU.);

e)aspetto ancor più dirimente è il fatto che a seguito del primo procedimento disciplinare il CHIALASTRI aveva impugnato la revoca delle funzioni di Comandante del Corpo dei VV.UU. e il contestuale trasferimento ad altro incarico e il Tribunale di Velletri aveva respinto tale domanda, cosi che il trasferimento ad altro “posto di lavoro” doveva ritenersi fatto consolidato od accertato con sentenza passata in giudicato;

f)anche a voler ritenere la domanda avanzata dal CHIALASTRI non totalmente sfornita di un qualche fondamento sull’an debeatur, trattandosi di danni (quelli richiesti di danno biologico o esistenziale) di difficile quantificazione, l’amministrazione comunale doveva attendere l’espletamento della CTU già disposta dal giudice, così come consigliava il Collegio dei Revisioni dei Conti con verbale n. 36 del 25 novembre 2014 (doc.n. 11) che nell’esprimere parere non favorevole alla transazione rilevava, appunto, l’opportunità di raccogliere un parere legale e di attendere l’esito della Consulenza Tecnica d’ufficio.

g)nella deliberazione del Consiglio Comunale del 28.01.2015 si richiama impropriamente un “ultimo provvedimento giudiziale del 18 dicembre u.s.” alludendo alla proposta di conciliazione formulata a tale udienza dal Giudice, quasi a far apparire la transazione adottata dal Consiglio Comunale quale mera “attuazione” di tale “provvedimento” giurisdizionale.

In realtà, all’udienza del 18.12.2014 il Giudice del Tribunale di Velletri si è limitato a formulare in limine litis la proposta transattiva di cui all’art. 420, 1° c., c.p.c. che prescinde da qualsiasi valutazione del merito ed, anzi, non costituisce (e non lo potrebbe) una anticipazione della decisione finale che verrà adottata dallo stesso giudice.

Il Giudice ex art. 420, 1° c., c.p.c. nelle contrapposte posizioni delle parti si limita a formulare una proposta mediana, ma spetta alle parti valutare l’opportunità o meno della transazione.

Infatti, come riferito dallo stesso Sig. Alberto Latini (attuale Sindaco) nell’adunanza del Consiglio Comunale del 28-1-2015, nel corso dell’udienza del 18-12-2015 dinanzi al Tribunale di Velletri, è stato lo stesso Latini a segnalare al Giudice che il Comune di Valmontone aveva già predisposto “nel Consiglio Comunale precedente” una ipotesi di conciliazione che prevedeva il pagamento di € 261.000,00 al Chialastri.

Come è di tutta evidenza, quindi, all’udienza del 18-12-2015 il Giudice preso atto di quanto dichiarato dal Latini, si è limitato ad invitare le parti alla conciliazione secondo la volontà già espressa dal Comune.

E’ del tutto evidente che siffatta valutazione tecnico-legale non poteva ragionevolmente essere effettuata dagli amministratori, bensì necessitava di un preciso parere legale che il Consiglio Comunale ha totalmente ignorato.

Il Consiglio Comunale, in conclusione, è pervenuto alla decisione della transazione nei termini sopra riferiti, senza avvalersi né di un preventivo parere legale, né di una valutazione tecnica sull’ammontare dell’eventuale risarcimento.

10.Ad ultimo va stigmatizzato che il Consiglio Comunale ha adottato il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio in assenza di una qualsiasi delle condizioni previste all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

11.Va aggiunto che ancor prima che venisse formalizzata la transazione autorizzata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28-1-2015, la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 29-1-2015 (doc. n. 13) ha già disposto di ricollocare con effetto immediato il Chialastri nel posto di “Comandante dei Vigili Urbani”, categoria giuridica D, posizione economica D1. Inoltre, il Sindaco pro-tempore Sig. Alberto Latini con decreto n. 7 del 9-2-2015 (doc. n. 14) ha già disposto il conferimento al Sig. Paolo Chialastri delle funzioni di “Comandante della Polizia Locale” revocando, al contempo, il medesimo incarico conferito sin dal 13-6-2000 (doc. n. 15) all’allora “vice” Sig. Giuseppe D’Emilia.

Tali atti (deliberazione di Giunta e decreto del Sindaco) appaiono quantomeno incauti e intempestivi atteso che sono stati adottati ancor prima della formalizzazione della transazione, con la conseguenza che ove la conciliazione per qualsiasi ragione non venisse formalizzata, l’amministrazione sarebbe comunque vincolata ai provvedimenti adottati con questi ulteriori atti.

12.Ad ultimo deve rilevarsi un profilo particolarmente allarmante dell’intera vicenda, giacchè l’attuale Sindaco Sig. Alberto Latini ha avuto un ruolo preponderante nella formulazione e ideazione della “proposta transattiva” (si veda quanto dallo stesso dichiarato nel corso del consiglio comunale del 28-1-2015) mentre avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni, quantomeno per ragioni di opportunità, atteso che lo stesso sindaco Alberto Latini è stato indicato dal Chialastri come testimone di parte e ascoltato in tale veste nel giudizio relativo alla impugnativa del licenziamento.

Inoltre, l’attuale sindaco Sig. Alberto Latini e il Sig. Paolo Chialastri erano stati “colleghi” di lavoro nel medesimo corpo dei VV.UU. del Comune di Valmontone proprio all’epoca dei fatti che hanno dato luogo al primo procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione del Chialastri dalle funzioni di Comandante dei VV.UU..

***

Si segnala tutto quanto sopra esposto per una attenta valutazione di ipotesi di danno erariale e si allegano i documenti sopra richiamati con la relativa numerazione.

Tutti gli altri atti pur indicati nei loro estremi di cui l’esponente non è in possesso, potranno essere reperiti presso l’amministrazione comunale.

Con osservanza,

(Angelo Miele)

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