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Frosinone, controversie: mediazione e conciliazione in camera di commercio

Contenziosi e controversie devono spesso sottostare ai lunghi tempi della giustizia per giungere ad una soluzione, con aggravi di spese e durata per le parti coinvolte e la naturale incertezza sugli esiti della causa.

Contenziosi e controversie devono spesso sottostare ai lunghi tempi della giustizia per giungere ad una soluzione, con aggravi di spese e durata per le parti coinvolte e la naturale incertezza sugli esiti della causa.

Esiste tuttavia, nelle contese di natura civile e commerciale, la possibilità di intraprendere un percorso alternativo al giudizio ordinario tramite Organismi terzi che possano fungere da “conciliatori” tra le parti.

L’Aspiin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, svolge, oltre alle numerose attività per la formazione e la promozione delle imprese, anche il ruolo di Organismo di Mediazione e Conciliazione.

Il servizio non èriservato solo alle imprese, ma è accessibile anche ai professionisti ed ai consumatori coinvolti in controversie per la quali si cerchi una risoluzione in tempi più celeri .

Nello specifico la conciliazione è un servizio offerto dalla Camera di Commercio di Frosinone, per il tramite della propria Azienda Speciale Aspiin, a partire dalla Legge di riforma n. 580/1993, per risolvere i conflitti tra imprese o tra imprese e consumatori.

Si può ricorrere alla conciliazione per questioni in materia di contratti di telefonia, contratti di subfornitura, contratti turistici e diritto societario. Il vantaggio, rispetto a un percorso con la giustizia ordinaria è rappresentato dai costi ridotti e dalla possibilità di partecipare personalmente alle dispute oppure scegliere di farsi assistere da un difensore.

La mediazione, invece,è un sistema alternativo al tipico scontro giudiziale delle parti in causa edè stata introdotta con il D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 modificato con il D. L. 21 giugno 2013 n. 69. Può essere applicataper la risoluzione delle controversie civili e commerciali e può essere volontaria o obbligatoria, cioè esperita preliminarmente ad ogni azione giudiziaria. Vi si ricorre per contese inerenti i diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, contratti bancari, assicurativi e finanziari, condominio, locazioni, risarcimento danni da responsabilità medica, affitto d’aziende, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.

La tempistica di una mediazione, generalmente, non supera i tre mesi: un vantaggio notevole nella risoluzione dei contenziosi che, spesso, possono essere risolti anche con un solo incontro.

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